Le prime istruzioni INPS
sulla Brexit, in materia di prestazioni pensionistiche, familiari, di
disoccupazione, economiche e lavoratori all’estero.
Con la circolare n. 16/2020
l’INPS ha fornito importanti chiarimenti e istruzioni operative in
merito al caso Brexit in materia di prestazioni
pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità,
legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all’estero, recuperi di
contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche, e indicazioni
sulle modalità degli scambi di informazioni tra Istituzioni, dopo il recesso
con accordo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione
Europea.
Brexit e periodo di
transazione
L’accordo di recesso firmato
tra l’UK e l’UE, volto a salvaguardare il sistema di coordinamento dei regimi
di sicurezza sociale con l’adozione di misure atte a tutelare, senza soluzione
di continuità, i diritti acquisiti dai cittadini dell’Unione europea a 27 e dai
cittadini del Regno Unito in materia di sicurezza sociale, prevede un periodo
di transazione che decorre dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
Per questo, spiega l’INPS:
Non è possibile fornire
istruzioni relative al periodo successivo al 31 dicembre 2020, in
assenza di un quadro giuridico certo di riferimento.
L’accordo si applica a tutti
coloro che hanno il diritto di soggiornare legalmente nel territorio del Regno
Unito o dell’Unione europea, finché mantengono tale diritto, in caso di perdita
di tale diritto ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni e i
principi comunitari in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, ai
fini del perfezionamento delle prestazioni di sicurezza sociale.
Totalizzazione dei periodi
assicurativi
Per continuare a garantire
uno dei principi su cui si basa il diritto comunitario in materia di sicurezza
sociale, ovvero la totalizzazione dei periodi assicurativi necessari
al raggiungimento del requisito previsto per le prestazioni di sicurezza
social, per ciò che riguarda prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione,
maternità e paternità, malattia, legislazione applicabile, distacchi di
lavoratori all’estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite,
pensionistiche e non pensionistiche sono garantiti i benefici dovuti per
periodi fino al 31 dicembre 2020. Questo sia per le domande presentate prima di
tale data e in corso di trattazione, che per quelle eventualmente presentate in
seguito, ma riguardanti situazioni che si sono verificate entro il 2020.
Per garantire la continuità
dell’attività amministrativa, per lo scambio di informazioni con il Regno
Unito, si continuano ad utilizzare le attuali modalità, con particolare
riferimento al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza
sociale EESSI (“Electronic Exchange of Social Security Information”).
24 Ottobre 2019Per
quanto riguarda le pensioni, continuano ad applicarsi le
disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi per
l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche
italiane, anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata
successivamente.
Brexit e disoccupazione
Nel
caso della disoccupazione si potranno totalizzare tali periodi
solo quando la cessazione dell’attività lavorativa si sia verificata in Italia.
Per accertare il requisito previsto dalla legislazione italiana per il diritto
alle prestazioni di disoccupazione, si devono sommare ai periodi italiani solo
i periodi risultanti nel Regno Unito i quali – se compiuti in Italia –
sarebbero stati utili ai fini del diritto alle relative prestazioni.
Brexit
e prestazioni familiari
Per
le prestazioni familiari, nel caso in cui il diritto alle
prestazioni familiari previste dalla normativa italiana (ANF e AF) sia nato nei
confronti di un cittadino britannico, in virtù di un rapporto di lavoro in
essere o sulla base di un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le
domande presentate entro il 31 dicembre 2020 e relative ai periodi in corso e
antecedenti a tale data, nel limite dei 5 anni previsti dalla normativa
italiana, il diritto alle prestazioni familiari italiane verrà valutato secondo
le norme di coordinamento.
Brexit
e prestazioni economiche
Per le prestazioni economiche di malattia,
maternità e paternità
continueranno
ad applicarsi fino alla fine del 2020 le specifiche disposizioni contenute nei
Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009. Pertanto, ai fini del riconoscimento del
diritto alle prestazioni, sarà possibile totalizzare i periodi assicurativi
derivanti da attività lavorativa svolta nel Regno Unito con i periodi
assicurativi maturati in Italia. In presenza dei requisiti prescritti, possono
essere accolte sia le domande di prestazione presentate entro la data del 31
dicembre 2020 che quelle presentate successivamente, ma sempre in relazione a
un diritto fondato su fatti o situazioni verificatisi fino al 31 dicembre 2020.
Brexit
e distacchi di lavoratori all’estero
5
Febbraio 2020Per quanto concerne i distacchi di lavoratori
all’estero, per tutto il periodo di transizione e fino al 31 dicembre 2020
continua a trovare applicazione, nei rapporti tra Italia e Regno Unito, quanto
indicato nelle certificazioni di legislazione applicabile (PDA1/E101)
rilasciate entro la data predetta ai cittadini comunitari e, in applicazione
del regolamento (CE) n. 859/2003, ai cittadini extracomunitari. La validità
delle certificazioni non potrà in ogni caso riguardare periodi successivi al 31
dicembre 2020.
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