venerdì 18 dicembre 2009

Via libera definitivo dal Consiglio dei Ministri al decreto legislativo sulla class action

La class action diventa realtà. Il 17/12/2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della Riforma Brunetta in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, che traduce in norme giuridiche vincolanti i principi contenuti nell’articolo 4, comma 2, lettera l) della Legge delega 4 marzo 2009 n. 15 e ne detta la disciplina processuale. Il testo aveva ricevuto il parere favorevole della Conferenza unificata e, nella giornata di ieri, quello delle competenti Commissioni di Camera e Senato. Si completa così un’altra fase del processo normativo di realizzazione del Piano industriale della Pubblica Amministrazione presentato dal Ministro Renato Brunetta il 28 maggio 2008.

Con questa nuova azione l’ordinamento si volge con decisione a una moderna visione della Pubblica Amministrazione come amministrazione di risultato, nel quadro di una concezione sostanziale del principio del buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione. L’idea portante e innovativa è quella di legare la soddisfazione della pretesa avanzata da uno o più cittadini al promovimento - per garantire una elevata performance delle strutture pubbliche nei confronti di tutta la collettività - di un controllo esterno di tipo giudiziale sul rispetto, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli standard (di qualità, di economicità, di tempestività) loro imposti. Il tutto assicurando la massima pubblicità al giudizio e la costante responsabilizzazione degli operatori pubblici. Si tratta di un istituto che si affianca ma che differisce profondamente dall’azione collettiva introdotta nel Codice del consumo dalla Legge finanziaria 2008. Quest’ultima infatti riguarda le lesioni dei diritti di consumatori e utenti in ambito contrattuale e, per certi ambiti, extracontrattuale ma non il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni. Inoltre, mentre l’azione del codice del consumo mira a proteggere la parte debole dallo squilibrio di posizioni sul mercato, questa nuova azione si propone - più incisivamente - di intervenire nello stesso processo di produzione del servizio, correggendone le eventuali storture. In entrambe le ipotesi si persegue l’obiettivo di indurre il soggetto erogatore dell’utilità a comportamenti virtuosi nel suo ciclo di produzione, ma la presente azione lo fa in modo più diretto perché tutela la strumentalità dell’organizzazione amministrativa alla realizzazione del bene pubblico. Infatti, la sentenza finale di accoglimento ordina di porre rimedio al disservizio ma non provvede sul risarcimento del danno cagionato dall’inefficienza. Le disposizioni contenute hanno lo scopo di garantire il cittadino-cliente da qualsiasi violazione degli standard di qualità del servizio pubblico, a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto che lo eroga. In via indiretta, poi, si intende fornire alla collettività uno strumento di tutela nonché di accrescimento del tasso di democraticità e trasparenza nella gestione della cosa pubblica.

Gli elementi caratterizzanti la disciplina contenuta nel decreto sono:

- il ricorso consegue alla lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti provocata dalla violazione di standard qualitativi ed economici così come degli obblighi contenuti nelle Carte di servizi oppure dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali: l’oggetto del giudizio (lo scostamento da uno standard) si lega quindi strettamente alla previa definizione di standard di qualità organizzativa, che si persegue con il decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta);

- la sua proponibilità sia da parte dei singoli aventi un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata sia da parte di associazioni e comitati a tutela degli interessi dei propri associati;

- la previsione di una diffida preventiva all’amministrazione, che viene così resa edotta tempestivamente della pretesa collettiva e può porre rimedio ai vizi lamentati scongiurando la proposizione dell’azione;

- il collegamento della sentenza con l’eventuale avvio di procedure innanzi agli organi preposti all’individuazione dei soggetti che abbiano cagionato l’inefficienza, alla loro valutazione e all’avvio del giudizio disciplinare, oltre che la sua comunicazione alla Corte dei conti e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (recentemente istituita dalla Riforma Brunetta);

- la previsione di idonee forme di pubblicità del procedimento giurisdizionale, della sentenza e delle misure adottate per ottemperarvi allo scopo di potenziare la funzione di deterrenza;

- la possibilità di ricorrere al giudice dell’ottemperanza, in base ai principi generali del processo amministrativo, qualora l’amministrazione non adempie alla pronuncia.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, al monitoraggio dell’attuazione di queste disposizioni, anche ai fini degli eventuali interventi correttivi.
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fonte www.innovazione.gov.it/