sabato 28 marzo 2009

Al Via l'occupazione degli Uffici Scolastici Regionali


IUniScuola proclama lo stato di agitazione di tutti i precari della scuola (docenti e Ata) ,con occupazione reale a tempo indeterminato di tutti i siti web degli Uffici Scolastici Regionali , per ottenere:


a)conoscenza sui siti internet degli uffici scolastici regionali della determinazione di classi, organici e alunni per Istituzione Scolastica previsti per l'anno scolastico 2009/2010;
b) conferma del contratto di lavoro per l'anno scolastico 2009/2010;
c) immissione in ruolo su tutti i posti dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2008/2009;
d) risarcimento dei danni subiti dai precari per la mancata conferma del contratto di lavoro nel corrente anno scolastico.

Sindacato Istruzione Libero -Via Olona n.19-20123 MILANO
info: 346 6872531 Tel/fax 02 39810810868
e-mail iuniscuola.fr@alice.it

venerdì 27 marzo 2009

IUniScuola.Disagio, al via indagine nelle scuole medie


Il progetto “Forme del disagio nella scuola, definizioni, percezioni, vissuti, interventi”, promosso dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo (l’ex Provveditorato agli Studi, web: www.istruzione.bergamo.it), ad aprile si concretizza con una indagine per capire quale volto ha il disagio degli studenti, che immagine e dimensione assume agli occhi dei dirigenti scolastici e dei docenti nelle scuole medie situate nei Comuni dell’Ambito territoriale 1 (Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone). La proposta nasce nell’ottica della prevenzione e nel quadro delle azioni programmate dall’Ambito territoriale 1 nell’area delle politiche per preadolescenti, adolescenti e giovani
.

Saranno chiamati a compilare un questionario sulla percezione del disagio nel contesto scolastico i dirigenti e i docenti referenti per l’educazione alla salute delle scuole medie dei dieci Istituti comprensivi statali di Bergamo (Ic “Camozzi”, Ic “Da Rosciate”, Ic “De Amicis”, Ic “Donadoni”, Ic “Mazzi” che interessa anche il territorio di Orio al Serio, Ic “Muzio”, Ic “Nullo”, Ic “Petteni”, Ic “Savoia”, Ic “Santa Lucia”) e degli Istituti comprensivi statali di Gorle, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone.

“L‘Ufficio Scolastico sta portando avanti diversi progetti di educazione alla salute e di prevenzione alla dispersione scolastica e al disagio, frutto della collaborazione e del coinvolgimento delle varie istituzioni e agenzie educative presenti sul territorio bergamasco – ricorda Luigi Roffia, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo – L’indagine sulla percezione del disagio, quindi, si inserisce in questo quadro di attività e contribuirà ad offrire nuovi stimoli in base alle problematiche e ai bisogni rilevati dalle scuole coinvolte”.

“Il progetto di ricerca “Forme del disagio nella scuola, definizioni, percezioni, vissuti, interventi” intende analizzare le percezioni attorno al disagio nella scuola media e le modalità con cui si esprime, per individuare ulteriori strategie di promozione del benessere degli studenti e attivare un percorso di riflessione, confronto e continuo aggiornamento sulle strategie di intervento preventivo nella scuola, – spiega Antonella Giannellini, responsabile dell’Ufficio Sostegno alla Persona e Interventi educativi dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo - Da tempo stiamo lavorando per un maggior dialogo fra scuole, genitori, studenti, sindaci e assessori del territorio bergamasco e per consolidare all’interno delle scuole il raccordo con il territorio”.

Il questionario è di tipo quantitativo e servirà per arrivare a una definizione comune e condivisa di disagio, di comportamento a rischio e le forme in cui i docenti ritengono si esplichi. Seguiranno dei focus group per l’analisi delle percezioni e dei vissuti emersi dall’indagine, nonché un’analisi delle numerose buone prassi già in atto per la prevenzione del disagio.
Link: www.istruzione.bergamo.it

martedì 24 marzo 2009

Reso noto il decreto interministeriale dei tagli sull’organico docente

Confermate con il D.I. sulle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009/2010 il numero dei tagli evidenziati e denunciati da mesi in diverse occasioni da IUniScuola : 9.968 posti nella primaria, 15.542 nella scuola di primo grado, 11.347 nella scuola secondaria, e 224 dirigenti scolastici.
In conclusione scompaiono tutti i posti dei pensionamenti dei docenti a livello nazionale .

Tutti i tagli per regione e ordine di scuola

ABRUZZO
300 PRIMARIA
329 MEDIA
351 SUPERIORI
19 DIR.SCOL.
999 TOT. REGIONALE

BASILICATA
166 PRIMARIA
264 MEDIA
230 SUPERIORI
14 DIR.SCOL.
674 TOT. REGIONALE

CALABRIA
631 PRIMARIA
1.002 MEDIA
783 SUPERIORI
75 DIR.SCOL.
2.492 TOT. REGIONALE

CAMPANIA
1.844 PRIMARIA
2.064 MEDIA
1.720 SUPERIORI
17 DIR.SCOL.
5.645 TOT. REGIONALE

E MILIA ROMAGNA
243 PRIMARIA
688 MEDIA
427 SUPERIORI
1.359 TOT. REGIONALE

FRIULI V. G.
146 PRIMARIA
247 MEDIA
156 SUPERIORI
549 TOT. REGIONALE

LAZIO
511 PRIMARIA
1144 MEDIA
1.121 SUPERIORI
19 DIR.SCOL.
2.794 TOT. REGIONALE

LIGURIA
170 PRIMARIA
322 MEDIA
186 SUPERIORI
14 DIR.SCOL.
692 TOT. REGIONALE

LOMBARDIA
696 PRIMARIA
2.255 MEDIA
1.046 SUPERIORI
3.999 TOT. REGIONALE

MARCHE
249 PRIMARIA
319 MEDIA
256 SUPERIORI
824 TOT. REGIONALE

MOLISE
105 PRIMARIA
117 MEDIA
107 SUPERIORI
5 DIR.SCOL.
334 TOT. REGIONALE

PIEMONTE
526 PRIMARIA
1.077 MEDIA
572 SUPERIORI
2.175 TOT. REGIONALE

PUGLIA
1.230 PRIMARIA
1.173 MEDIA
1.243 SUPERIORI
3.646 TOT. REGIONALE

SARDEGNA
374 PRIMARIA
677 MEDIA
604 SUPERIORI
33 DIR.SCOL.
1.688 TOT. REGIONALE

SICILIA
1.491 PRIMARIA
2.068 MEDIA
1.438 SUPERIORI
23 DIR.SCOL.
5.020 TOT. REGIONALE

TOSCANA
363 PRIMARIA
659 MEDIA
437 SUPERIORI
1.465 TOT. REGIONALE

UMBRIA
143 PRIMARIA
220 MEDIA
136 SUPERIORI
11 DIR.SCOL.
510 TOT. REGIONALE

VENETO
779 PRIMARIA
916 MEDIA
532 SUPERIORI
10 DIR.SCOL.
2.237 TOT. REGIONALE

TOTALE NAZIONALE 37102
9968 PRIMARIA
15.542 MEDIA
11.347 SUPERIORI
224 DIR.SCOL.



Ecco lo schema del D.I.

IUniScuola:Dopo lo sciopero dei precari della Scuola


Iniziative a favore dell’ingresso di giovani e precari nella scuola


Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Mariastella Gelmini e il ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta presenteranno un emendamento grazie al quale, se approvato, si dovrà andare in pensione dopo 40 anni di anzianità contributiva e non più dopo 40 anni di servizio. In questo modo il pensionamento riguarderà più persone perché saranno conteggiati anche gli anni della laurea e ci saranno, quindi, più possibilità per i precari e per i giovani di entrare nella scuola.
Con l’attuale sistema pensionistico nel 2009 andrebbero in pensione 1500 insegnanti e 1000 Ata con 40 anni di effettivo servizio.
Al contrario, andando in pensione con 40 anni di anzianità contributiva, sarebbero 9000 gli insegnanti e 2000 gli Ata collocati a riposo.
Quindi, in questo modo, andrebbero in pensione 7500 docenti e 1000 dipendenti Ata in più.
a.s. 2009/2010
40 anni di anzianità contributiva
40 anni di anzianità effettiva di servizio
Differenziale
Personale docente da collocare a riposo
9.000 unità
1.500 unità
- 7.500 docenti
Personale ATA da collocare a riposo
2.000 unità
1.000 unità
- 1.000 ATA

L’emendamento sarà ripresentato nell’ambito del Decreto Fiat attualmente in discussione in commissione alla Camera o nell’ambito del Collegato Lavoro in discussione al Senato.
Già quest’anno quasi 32mila insegnanti hanno chiesto di andare in pensione, 12mila in più dell’anno scorso, e 8mila richieste di pensionamento sono state presentate dal personale Ata, l’anno scorso furono 6mila.
Questo significa che, con 32mila pensionamenti, i 42mila posti in meno per i precari previsti a inizio anno si riducono notevolmente.
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sta lavorando, inoltre, su alcune misure per l’assorbimento dei precari.
In particolare:
un intervento normativo per favorire chi è più prossimo al lavoro. Questo vuole dire che ai precari che fino all’anno scorso avevano una supplenza annuale sarà garantita, per quest’anno, priorità sulle altre supplenze temporanee di durata consistente (congedi e aspettative di vario tipo).
I periodi non coperti da supplenza potrebbero trovare parziale copertura con l’indennità di disoccupazione ai sensi della normativa vigente.
Sarà favorita la mobilità territoriale dei precari, offrendo loro la possibilità di fare più richieste di supplenze in più province del territorio nazionale.
A breve sul sito del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it saranno rese pubbliche le disponibilità di posti sul territorio
Roma, 19 marzo 2009"

lunedì 23 marzo 2009

Pompeo Donofrio: Atlante di Dermatologia Pediatrica da Virus


Edizioni Dermo Via Cinzia n.21-80126 NAPOLI
Per contatti
Email: dermodonofrio@hotmail.it
Tel.(+39)081 7677447 - Fax 081-72 83395

Le manifestazioni cutaneo -mucose assumono un carattere
preminente in molte infezioni virali: in quelle esantematiche,
frequenti nell'infanzia, le lesioni sono patognomoniche orientando verso una
diagnosi precisa; in altre, invece, sono presenti solo occasionalmente.

Alcune virosi cutanee,causano un'eruzione localizzata , come l'Herpes
simplex o l'Herpes zoster;altre,invece,la comparsa di neoformazioni
uniche o multiple, come le infezioni da papillomavirus o da poxvirus.
Le verruche ed il mollusco contagioso, quando localizzate a livello
anogenitale, possono talora essere trasmesse con i contatti sessuali.
In tutti i casi, comunque, il quadro clinico è condizionato dall'età e
dall'assetto immunologico del paziente.L'insorgenza di Herpes zoster
può rappresentare in alcuni casi una manifestazione paraneoplastica
o essere spia di immunodeficienza acquisita .
Ci è sembrato opportuno raccogliere quanto ci veniva di volta in volta
proposto dalla pratica quotidiana non trascurando, nell'ambito della
nostra società sempre più multietnica, le dermatosi virali su pelle
scura,come anche quadri clinici osservabili in corso di infezione
da HIV.
Pur sforzandoci di fornire la più ampia ed esauriente gamma di
quadri clinici,abbiamo sentito la necessità di corredarli di un breve
testo per fornire qualche notizia generale sulla patologia trattata
e per evidenziare le caratteristiche salienti delle immagini proposte.
Speriamo di aver reallizzato un testo di facile consultazione per
coloro che sono interessati ad approfondire l'argomento.
Atlante di Dermatologia da Virus di:
Pompeo Donofrio - Ricercatore Clinica Dermatologica
Maria Grazia Francia - Clinica Dermatologica Università "Federico II Napoli
Luigi Boccia Dermatologia Pediatrica A.O.R.N "Sant'Anna e San Sebastiano"-Caserta.

Hanno collaborato :
Renato Caputi
Renato De Blasio
Paola Donofrio
Claudio Lembo

Accolto il ricorso di cittadini milanesi contro il progetto del tratto della Strada Interquartiere Nord

I ricorrenti ed il loro avvocato, quindi, l'unica soddisfazione che possono ricavare è che i mezzi di informazione ne diano notizia

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1409/2009
Reg.Dec.
N. 6426 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6426/2005 proposto da AIELLO Salvatore, ANNONI Marco, AROSIO Laura, BALDANZA Luca Maria, BAZZONI Elena, BISCARI Angela, BONACINA Giovanna, BRAMBILLA Adriano, BRAMBILLA Daniela, BRAMBILLA Morena, CANEVA Enrico, CARBONE Mauro, CARDANI Marisa, CASELLA Maria Rosa, CAVALLERI Emilio, CICUTO Giovanni Mario, CIPRIANO Ida, CONSONNI Gianfranco, CORNETTO Antonio, CRAVELLO Giuliana, CRISTOFANI Anna Maria, D’AMBROSIO Rosamaria, DE BOSIO Piergiorgio, DEL MONTE Felicita, DEL MONTE Rita, DEOLA Alberto, DI CRESCENZO Nicola, DI GRANDI Giovanni, FAGNANI Dina Angela, FAZZI Alberto, FAZZI Alessandro, FAZZI Ilaria, FAZZI Luciano, FIORELLA T. Lucrezia, GALBUSSERA Giuseppe, GALBUSSERA Linda, GATTI Mattia, GENNARI Marinella, GIACHIN Alessandro, GRANATIERO Vincenza, GROSSI Giancarlo, INFANTE Eleonora Margherita, LETO Anna Maria, LEVI Miriam Carla Gina, LIBRETTI Agnese, LOIODICE Ornella, MAESTRI Paola, MAGISTRELLI Ezio, MALAVASI Marta, MARTINELLI Carla, MICHELE Rocco, ORSENIGO Silvana, PANTO’ Filippo, PASOTTI Giuseppe, PECORA Laura, PERLOTTI Roberto, PIANA Alessandro, PIANA Giacomo, PIANTONI Lucia, PISANO Anna Sara, POMATI Bruno, POMPONIO Rocco, RACANIELLO Luigi, RAFFAELE Elena, RAFFAELE Monica, RONCONI Simona, SANDONATI Andrea, STUCCHI Paola Nicoletta, TARLARINI Claudia, TARLARINI Valerio, TARONNO Giovanni, TORRI Davide, TROMBETTA Mauro, TUCCELLA Irene, VALAGUZZA Enrico, VENTURELLI Viola, VESTITO Maria, VISENTIN Luciana, rappresentati e difesi dall’avvocato C. Felice Besostri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del dott. Gianmarco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio 46,
contro
il Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Armando Tempesta, Antonello Mandarano e Raffaele Izzo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Lungotevere Marzio 3,
e
il Sindaco del Comune di Milano, quale commissario per l’emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, il Comitato tecnico – scientifico per l’emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, in persona del legale rappresentante in carica, Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante in carica, la Regione Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitisi in appello,
nonché
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero dei lavori pubblici), il Ministero dell’interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e per legge domiciliati presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi 12,
e nei confronti
della società Euromilano s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Cerami e dall’avvocato Giovanni Monti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Grez in Roma, Lungotevere Flaminio 46,
e
della società Metropolitana milanese s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, Sezione II, 18 maggio 2005, n. 981;
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, delle amministrazioni statali e della società Euromilano s.p.a.;
vista la decisione parziale e interlocutoria 8 marzo 2006, n. 1270, e gli atti depositati in esecuzione della stessa;
vista l’ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia CE 22 novembre 2006, n. 6836;
vista l’ordinanza della Corte di Giustizia del Lussemburgo, Sezione Sesta, in data 10 luglio 2008, resa nel procedimento C-156/07, avente ad oggetto domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE con l’ordinanza della Sezione anzidetta;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 16 dicembre 2008, il consigliere Paolo Buonvino;
uditi, per le parti, l'avvocato Besostri per gli appellanti, l’avv. Izzo per il Comune di Milano, l’avv. Lofoco, per delega dell’avv. Cerami, per la società Euromilano s.p.a. e l’avv. dello Stato Tortora per i Ministeri appellati;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Ritenuto in fatto
1) - In data 29 ottobre 2002 il Sindaco di Milano, quale Commissario delegato per l’emergenza traffico e mobilità della Città di Milano, approvava il progetto definitivo relativo alla realizzazione della strada interquartiere nord tra via Eritrea e via Nuova Bovisasca, approvazione equivalente anche a dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza delle opere e approvazione di variante al P.R.G.
I ricorrenti, residenti nella zona interessata dalla strada, impugnavano tale provvedimento unitamente agli altri connessi.
In dettaglio, con ricorso al T.a.r. per la Lombardia – Milano, e successivi motivi aggiunti, gli odierni appellanti impugnavano:
il provvedimento n. 126, del 29.10.2002, pubblicato sull’albo pretorio dal 4 novembre 2002 al 14 novembre 2002, del Commissariato per l’emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, avente ad oggetto “approvazione del progetto definitivo relativo alla viabilità di collegamento tra via Eritrea e Via Nuova Bovisasca (strada Interquartiere Nord) ed alla viabilità di accesso all’area Bovisa Gasometri. Incarico alla Metropolitana Milanese s.p.a. di svolgere, in nome e per conto del Commissario delegato, tutti gli adempimenti di carattere tecnico amministrativo per la realizzazione degli interventi” e relativi allegati anche nella parte in cui adotta la variante al piano regolatore e approva le deduzioni alle osservazioni presentate avverso la variante al P.R.G. ed incarica la Società Metropolitana Milanese s.p.a. di svolgere, in nome e per conto del Commissario delegato, tutti gli adempimenti di carattere tecnico – amministrativo e di coordinamento necessari per la realizzazione degli interventi;
- nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi compreso per quanto occorrer possa:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15.11.2001, pubblicato sulla G.U. n. 269, del 19.11.2001, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità della Città di Milano, fino al 21 dicembre 2003;
l’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3171, del 28 dicembre 2001, pubblicata sulla G.U. del 2.1.2002, con la quale il Sindaco di Milano è stato nominato Commissario delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza venutasi a creare nella città di Milano, in relazione alla situazione del traffico e della mobilità;
il provvedimento n. 25, del 22.4.2002, con cui il Commissario delegato ha approvato il primo programma straordinario di opere e di interventi per fronteggiare l’emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano.
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, del 6.5.2002, di adozione della variante al P.R.G. vigente relativa alle aree comprese tra Via Eritrea e Via Bovisasca localizzando le opere viabilistiche con il progetto preliminare della viabilità di collegamento tra Via Eritrea e Via Nuova Bovisasca (Strada Interquartiere Nord) e della viabilità di accesso all’area Bovisa Gasometri;
il parere del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza del traffico e della mobilità della Città di Milano, che ha esaminato favorevolmente il progetto definitivo del Tratto di Strada Interquartiere Nord tra Via Eritrea e Via Bovisasca;
il regolamento viario del Comune di Milano, nella parte in cui avesse efficacemente introdotto una classificazione delle strade difforme rispetto a quella prevista dal Codice della Strada e/o idonea ad eludere la normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale;
le direttive per la redazione dei piani urbani del traffico, nella parte in cui avessero efficacemente introdotto una classificazione delle strade difforme rispetto a quella prevista dal Codice della Strada e/o idonea a consentire la redazione di Piani Urbani del Traffico che classifichino efficacemente le strade in modo da eludere la normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale;
il Piano Generale del Traffico, approvato con delibera del C.C. n: 36/2000, dell’11.5.2000, del Piano particolareggiato del Traffico e del Piano Esecutivo del Traffico del Comune di Milano, nella parte in cui avessero effettivamente ed efficacemente qualificato il tratto di strada in questione quale una strada interquartiere anziché una strada di scorrimento ovvero altrimenti declassato la strada in questione e/o disatteso la classificazione delle strade previste dal Codice della Strada e/o eluso la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale;
il Piano Regolatore del Comune di Milano e le relative NTA nella parte in avessero effettivamente ed efficacemente qualificato il tratto di strada in questione quale una strada interquartiere anziché una strada di scorrimento ovvero altrimenti declassato la strada in questione e/o disatteso la classificazione delle strade previste dal Codice della Strada eluso la normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale;
il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano, nella parte in cui avesse effettivamente ed efficacemente qualificato il tratto di strada in questione quale una strada interquartiere anziché una strada di scorrimento ovvero altrimenti declassato la strada in questione e/o disatteso la classificazione delle strade previste dal Codice della Strada e/o eluso la normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale;
il PRU n. 62 Via Palazzi (Quarto Oggiaro) e relativi delibera di approvazione e ratifica – delibera del Consiglio Comunale n. 21/96, del 07.03.1996, e delibera del Consiglio Comunale n. 149/97, del 15.12.1997 – nonché la delibera di affidamento dei lavori alla Metropolitana Milanese (delibere Giunta Municipale n. 1064, del 16.4.1998, e n. 1932, del 30.6.1998) e di approvazione del relativo accordo di programma D.P.G.R. 1 giugno 1998, n. 60975;
il PUM, Piano Urbano della mobilità del Comune di Milano, nella parte in cui avesse effettivamente ed efficacemente qualificato il tratto di strada in questione quale una strada interquartiere anziché una strada di scorrimento ovvero altrimenti declassato la strada in questione e/o disatteso la classificazione delle strade previste dal Codice della Strada e/o eluso la normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale;
l’Accordo di Programma per l’insediamento del nuovo Polo Universitario del Politecnico di Milano a Bovisa Gasometri e Accordo di Programma del 5.12.1997 e pubblicato sul BURL del 16.6.1998 e relative delibere di approvazione in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;
la delibera C.C. n. 79/99, del 8.7.1999, nella parte in cui ha ammesso al finanziamento le opere relative alla ristrutturazione di Via Eritrea ed il sottopasso veicolare N.V.P.R. complanare FNM (1 Programma di Intervento di OO.PP 1999;
la delibera C.C. n: 136/99, del 10.12.1999, nella parte in cui ha ammesso al finanziamento le opere relative alla realizzazione del nuovo sottopasso veicolare Castellammare – Pacuvio ed alla strada del parco con relativo parcheggio;
la delibera G.M. n. 3351/99, del 14.1.99, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo della Via Eritrea e dei relativi atti presupposti ed esecutivi;
la delibera della G.M. n. 3352/99, del 14.12.99, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del sottopasso N.V.P.R e dei relativi atti presupposti ed esecutivi;
la delibera della G.M. n. 3124, del 17.11.2000, e n. 3548, del 22.10.00, con le quali è stato approvato, rispettivamente, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo della Strada del Parco e relativi atti in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;
la delibera della G.M. n. 3207, del 24.11.2000, e n. 68, del 19.1.2001, con le quali sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo ed il progetto esecutivo del sottopasso Castellammare – Pacuvio e dei relativi atti presupposti ed esecutivi in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;
la delibera della G.C. del 16.6.00, n. reg. 1677, con la quale sono stati approvati i progetti preliminare della strada Interquartiere Nord, Via Castellammare, N.V.P.R ed opere di completamento in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;
la deliberazione C.C. n. 16/02, del 18.3.2002, con la quale è stata approvato l’elenco annuale delle opere a carico dell’esercizio finanziario 2002, nella parte in cui ammette alla spesa il progetto di cui è causa.
l’avviso di occupazione di pubblica utilità, notificato il 6 maggio 2003 e pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Milano dal 12 maggio 2003 al 1 giugno 2003 e relativi allegati;
il decreto n. 906.766/1485/2003, del 21.3.2003, con il quale il Comune di Milano, ai sensi dell’art. 3 della l. 3.01.1978, n. 1 ha disposto l’occupazione di urgenza di immobili, posti nel territorio del Comune di Milano da interessare per la realizzazione delle Strada Interquartiere Nord – Tratta da Via Eritrea – Bovisasca e opere varie a completamento previste dal Pru n. 6.2. Palazzi (Quarto Oggiaro) approvato con provvedimento del Commissario Delegato n. 126 del 29.10.2002, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità;
lo schema comparativo tra strada di scorrimento e strada progettata (doc. 14 del Comune di Milano);
ogni altro atto presupposto, consequenziale od altrimenti connesso.
In sintesi, lamentavano:
- la illegittimità della classificazione del tratto viario come <> anziché come <>;
- la illegittimità del procedimento per mancanza della valutazione di impatto ambientale;
- molteplici illegittimità in relazione al conferimento e all’esercizio del potere di ordinanza per motivi straordinari e urgenti in deroga alle norme vigenti.
2) - Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, ha, anzitutto, dichiarato inammissibile per genericità l’impugnazione di molti dei predetti provvedimenti, o per asserita mancanza di censure, o per censure meramente ipotetiche
Lo stesso T.a.r., ha, invece ritenuto ammissibile l’impugnazione dell’ordinanza ministeriale che ha nominato il commissario straordinario per l’emergenza traffico della città di Milano, e del provvedimento di approvazione del progetto definitivo della strada interquartiere nord.
Nel merito il T.a.r. ha respinto il ricorso.
3) - Gli originari ricorrenti hanno proposto appello.
Con decisione parziale e interlocutoria 8 marzo 2006, n. 1270 (ai cui contenuti si rimanda), la Sezione, dopo avere ritenuto ammissibile l’impugnativa degli atti anzidetti nei limiti di cui alla motivazione della decisione stessa) si è già pronunciata, respingendole:
- sulle censure con cui si lamentava che gli atti impugnati, e in particolare il piano urbano del traffico, non avrebbero potuto classificare la strada in questione come strada interquartiere, utilizzando un criterio classificatorio sconosciuto al codice della strada;
- sulle censure relative alla natura della strada in questione;
- sulle censure con cui si lamentava, sotto svariati profili, che il potere di ordinanza in deroga al diritto vigente non sarebbe stato correttamente conferito ed esercitato;
- sulle censure in tema di v.i.a. volte a sostenere la necessità della v.i.a., in base alla normativa interna, per le strade di scorrimento di lunghezza superiore a mt. 1.500.
La Sezione ha, invece, disposto adempimenti istruttori in relazione alle censure con cui si sostiene la necessità della v.i.a. in base alle direttive comunitarie e alla normativa nazionale di recepimento, per le strade di lunghezza superiore a 10 km.
La Sezione, in particolare, ha chiesto:
- al Comune, di produrre dettagliata relazione tecnica corredata da disegni illustrativi, da cui risultino le caratteristiche della strada per cui è processo e delle altre due strade interquartiere progettate, con indicazione degli eventuali raccordi tra le tre strade, e indicherà altresì se e quali sono le differenze tra le tre strade; indicherà inoltre lo stato del procedimento per le due strade diverse da quella per cui è processo;
- alle parti, di produrre documentazione da cui risulti lo stato, ovvero l’esito del procedimento avviato dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano a seguito di denuncia da parte degli odierni ricorrenti;
- al Ministero degli affari esteri e al Ministero per le politiche comunitarie, ognuno per quanto di competenza, di indicare se è in corso di istruttoria, è stata iniziata, pende o si è conclusa procedura di infrazione comunitaria nei confronti dello Stato italiano in relazione al progetto relativo alla strada interquartiere nord tra va Eritrea e via Nuova Bovisasca nel Comune di Milano.
4) - La disposta istruttoria ha consentito di acquisire la documentazione relativa al progetto della strada in questione e le conclusioni raggiunte in seno alla Commissione europea.
Dalle risultanze istruttorie la Sezione ha tratto il convincimento dell’infondatezza della tesi dei ricorrenti, secondo cui il progetto per cui è processo si inserirebbe in un progetto più ampio di realizzazione di una strada lunga 11 km. (denominata “strada interquartiere nord”) e, come tale, soggetta alla procedura di v.i.a. (in quanto compresa tra quelle elencate nell’allegato I della direttiva comunitaria).
In particolare, con ordinanza n. 6836/2006 la Sezione ha ritenuto che i provvedimenti versati in atti non autorizzassero la conclusione che l’opera in questione avrebbe costituito un limitato segmento di un’unitaria arteria di collegamento lunga oltre 10 km. e già progettata dal Comune.
Dall’istruttoria espletata era, infatti, emerso che il previgente p.r.g. del Comune di Milano, risalente al 1953, prevedeva, nell’area nord della città, un tracciato viabilistico volto a consentire un collegamento veloce, di tipo tangenziale, tra i quartieri Quarto Oggiaro e Cascina Gobba, distanti tra loro oltre 10 km.
Tuttavia tale iniziale previsione, mai attuata, era stata abbandonata, in quanto medio tempore erano state realizzate altre strade, più a nord rispetto al tracciato in questione, che assolvevano la funzione di itinerari tangenziali.
Pertanto, nel nuovo p.r.g. erano state dettate delle linee guida (le linee guida dell’urbanista Latz), sostitutive della previsione originaria di una unica strada di scorrimento veloce, con la attuale previsione di una pluralità di distinte strade di quartiere (ben nove).
Tali strade di quartiere erano previste come autonome, sia sotto il profilo funzionale, sia sotto il profilo progettuale, sia quanto ai tempi di realizzazione.
Allo stato, risultava realizzata la progettazione di due sole strade delle nove previste dalle linee guida, tra loro separate da circa due chilometri di distanza (strade misuranti, rispettivamente, mt. 1600 e mt. 1300).
Di una terza strada, secondo quanto dedotto dal Comune di Milano, era in corso di redazione il progetto preliminare all’epoca di presentazione del ricorso, ma l’ipotesi di tale terza strada è stata in seguito abbandonata per un percorso alternativo.
Alla luce di tali risultanze di fatto, la Sezione ha escluso che vi fosse un unitario progetto di una unica strada misurante oltre 10 km.
Allo stato vi erano, invero, due distinti progetti di due strade che, ciascuna, non raggiungeva i due chilometri di lunghezza.
Né rilevava la mera ideazione di nove strade di quartiere destinate a congiungersi, esistente nelle linee guida di un piano di riqualificazione urbana elaborato da un professionista privato all’uopo incaricato.
Infatti, tali linee guida erano solo una idea di massima che, in fatto, allo stato non risultava seguita dal Comune di Milano e che facevano parte di un documento pianificatorio e non di un progetto.
In secondo luogo – ha rilevato, ancora, la Sezione - la v.i.a. riguardava i progetti, che dovevano essere allo stadio, quanto meno, di progetti preliminari e non anche le mere ipotesi di progetti futuri.
Sicché, allo stato, non esistendo un unitario progetto di una strada eccedente i km. 10 di lunghezza, né esistendo una pluralità di progetti di distinte strade destinate a congiungersi, che, sommate, superassero i 10 km., non occorreva la v.i.a.
Restava fermo, tuttavia, che, qualora il Comune di Milano avesse voluto approvare un ulteriore progetto preliminare (o una pluralità di progetti preliminari), di ulteriori strade di quartiere, destinate a congiungersi con quella per cui è processo, sì da superare la lunghezza di km. 10, sarebbe stato d’obbligo procedere a v.i.a.
5) – Con la citata ordinanza n. 6836/2006 la Sezione ha anche rilevato, per quanto riguardava la procedura di infrazione comunitaria, che dal parere motivato della Commissione europea in data 28 giugno 2006 si evinceva che non era stata aperta procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per violazione dell’allegato I alla direttiva 85/337/CEE, con riferimento alle strade superiori a 10 km.
Aveva osservato, infatti, la Commissione che, “finché non viene sottoposto a procedura autorizzativa un progetto di collegamento stradale a quattro corsie, di lunghezza ininterrotta di almeno 10 km., non si applica la tipologia di progetti di cui alla classe 7c dell’allegato I alla direttiva VIA”.
La stessa Commissione aveva, invece, ritenuto che lo Stato italiano avesse violato le prescrizioni dell’allegato III alla citata direttiva, in quanto non ha tenuto conto del criterio del cumulo con altri progetti, che poteva indurre a ritenere necessaria la v.i.a. anche per un progetto che isolatamente considerato non ne avrebbe avuto necessità, ma destinato a cumularsi con altri progetti, sicché il complesso progettuale potesse avere un significativo impatto con l’ambiente.
6) – Sul punto, la Sezione ha ritenuto necessario, anzitutto, stabilire se tale questione rientrasse o meno anche nei motivi di ricorso in relazione al presente giudizio.
In termini generali, ha affermato che una censura è ammissibile anche se non indica puntualmente e formalmente il parametro normativo che si assume violato, laddove tale parametro sia desumibile dalla formulazione in fatto della censura.
Dalla disamina del ricorso di primo grado la Sezione ha, poi, ritenuto potersi evincere che la parte, ancorché senza citare specificamente la violazione del combinato disposto degli allegati II e III della direttiva citata, ha, però, nella sostanza, lamentato la mancata considerazione del progetto della singola strada nell’ambito del progetto più ampio in cui la strada era destinata a congiungersi con altre.
In particolare, la Sezione, sempre con la citata ordinanza n. 6836/2006, ha ritenuto che il nucleo duro della censura era che:
- era stato violato l’art. 2 , n. 1, della direttiva 337/1985, in base al quale andrebbero soggetti a v.i.a. tutti i progetti destinati ad avere un significativo impatto sull’ambiente;
- nella specie, non era stato considerato il cumulo di progetti e si era, invece, proceduto ad un artificioso frazionamento (pag. 33 del ricorso di primo grado), in quanto occorreva tener conto non solo del singolo segmento dell’opera, ma degli impatti indotti dalla complessiva opera sul sistema ambientale (pag. 37 – 38 del ricorso di primo grado).
La Sezione ha, pertanto, ritenuto che fosse in atti una censura che, nella sostanza, lamentava la mancata considerazione cumulativa dei singoli progetti, in violazione del combinato disposto dell’allegato II e dell’allegato III della direttiva citata.
L’esame di tale censura, poi, non era precluso dalla citata decisione parziale n. 1270/2006 di questa stessa Sezione, passata in giudicato, resa nella presente vicenda, in quanto tale censura non era stata ivi presa in considerazione.
Nella decisione parziale ora detta era affermata la non obbligatorietà, per lo Stato italiano, di prevedere la v.i.a. per i progetti di cui all’allegato II, singolarmente considerati; ma non aveva affrontato la questione della necessità della v.i.a. anche per i progetti dell’allegato II, laddove viene in considerazione un cumulo con altri progetti, ai sensi dell’allegato III.
La Sezione, pertanto, ha ritenuto che la censura dovesse essere decisa.
Al riguardo, peraltro, ha ritenuto pregiudiziale, ai fini del decidere, la corretta interpretazione degli articoli 2 e 4 della direttiva 337/85/CEE, in combinato con gli allegati I, II e III della predetta direttiva.
7) – La Sezione ha ritenuto, anzitutto, necessario stabilire, in proposito, se l’art. 2 della direttiva 337/1985/CEE, laddove afferma che sono sottoposti a v.i.a. i progetti destinati ad avere un impatto importante sull’ambiente, e che detti progetti sono definiti nell’art. 4, debba essere interpretato:
- nel senso che qualunque progetto avente un rilevante impatto sull’ambiente debba essere sottoposto a v.i.a., ancorché non incluso negli allegati I o II alla direttiva;
- ovvero nel diverso senso che vadano sottoposti a v.i.a. solo i progetti di cui agli allegati I e II alla direttiva.
In secondo luogo, la Sezione ha ritenuto necessario stabilire la corretta interpretazione dell’art. 4 della direttiva 337/1985/CEE.
Secondo tale articolo, gli Stati membri sono obbligati a prevedere la v.i.a. per i progetti di cui all’allegato I; mentre sembrerebbe esservi uno spazio discrezionale per la previsione della v.i.a. in relazione ai progetti di cui all’allegato II.
Per questi ultimi, infatti, gli Stati membri stabiliscono, in base alla direttiva, la necessità della v.i.a. o caso per caso, o, alternativamente o cumulativamente, secondo indici e criteri prestabiliti, tenendo altresì conto dei criteri di cui all’allegato III alla direttiva (dove si fa riferimento al cumulo del progetto con altri progetti).
Da qui, per la Sezione, l’esigenza di stabilire se lo Stato membro, nel recepimento, sia obbligato o meno a tener conto di tutti i criteri di cui all’allegato III alla direttiva, o se invece possa valutare se prevedere o meno la v.i.a. per i progetti di cui all’allegato II, anche senza tener conto dei criteri dell’allegato III; donde la questione se l’art. 1 del d.P.R. 12 aprile 1996 costituisca puntuale recepimento, da parte del legislatore italiano, dell’art. 4 della direttiva 337/1985; tale norma, infatti, assoggetta a v.i.a. i progetti di cui all’allegato II alla direttiva 337/1985 (che diventa allegato B al d.P.R. 12 aprile 1996):
- o se si tratta di progetti che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (art. 1, comma 4);
- o, se si tratti di progetti che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all'art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (art. 1, comma 6).
L’allegato D, a sua volta, nell’indicare le caratteristiche del progetto di cui tener conto per stabilire se occorra o meno la v.i.a., non fa menzione del criterio del cumulo con altri progetti, menzionato invece nell’allegato III alla direttiva.
Donde l’esigenza di stabilire se la formulazione dell’art. 1 del d.P.R. 12 aprile 1996 in combinato disposto con l’allegato D, costituisca o meno puntuale recepimento dell’art. 4 della direttiva 337/1885, in combinato disposto con i suoi allegati II e III; e se le prescrizioni dell’allegato III costituiscano solo linee guida non vincolanti o, invece, prescrizioni a recepimento obbligatorio per gli Stati membri.
La questione, per la Sezione, era da ritenere rilevante ai fini del presente giudizio potendo discendere, dalla soluzione della medesima, la necessità o meno della v.i.a. per il progetto in questione.
Per questi motivi la Sezione ha rimesso all’esame della Corte di Giustizia CE le seguenti questioni pregiudiziali:
a) - se l’art. 2 della direttiva 337/1985/CEE, laddove afferma che sono sottoposti a v.i.a. i progetti destinati ad avere un impatto importante sull’ambiente, e che detti progetti sono definiti nell’art. 4, vada interpretato:
- nel senso che qualunque progetto che ha un rilevante impatto sull’ambiente è sottoposto a v.i.a., ancorché non incluso negli allegati I o II alla direttiva;
- ovvero, nel diverso senso che sono sottoposti a v.i.a. solo i progetti di cui agli allegati I e II alla direttiva;
b) - se l’art. 4 della direttiva 337/1985/CEE, laddove lascia agli Stati membri la possibilità di prevedere la v.i.a. per i progetti dell’allegato II, secondo valutazioni caso per caso o criteri prestabiliti, tenendo altresì conto dei criteri dell’allegato III, crei un obbligo puntuale o solo una facoltà per gli Stati membri di tener conto di tutti i criteri di cui all’allegato III;
c) - se l’art. 1, d.P.R. 12 aprile 1996, costituisca puntuale recepimento, da parte del legislatore italiano, dell’art. 4, direttiva 337/1985/CEE e del suo allegato III, non avendo previsto, come criterio per sottoporre a v.i.a. i progetti dell’allegato II della direttiva, quello del cumulo del progetto con altri progetti di cui all’allegato III alla direttiva.
La Sezione, pertanto, visto l’art. 234 del Trattato CE; visto l’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee; visto l’art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 204; vista la “Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte delle giurisdizioni nazionali”, diramata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e pubblicata sulla G.U.C.E. dell’11 giugno 2005, ha disposto la rimessione alla Corte di giustizia CE delle questioni pregiudiziali anzidette, sospendendo,nelle more, il giudizio.
8) – Con Ordinanza del 10 luglio 2008 (nel procedimento C-156/07) la Sezione Sesta della Corte del Lussemburgo si è pronunciata nei termini che seguono:
- l'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che tutti i progetti destinati ad avere un notevole impatto ambientale siano sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale prevista da questa direttiva, bensì che devono esserlo solo quelli che sono citati agli allegati I e II di detta direttiva, nelle condizioni previste all'art. 4 di quest'ultima e fatti salvi gli artt. 1, nn. 4 e 5, e 2, n. 3, della medesima direttiva;
- i criteri di selezione rilevanti citati all'allegato III della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CEE, sono vincolanti per gli Stati membri quando stabiliscono - per i progetti rientranti all'allegato II di quest'ultima, sulla base di un esame caso per caso ovvero sulla base delle soglie o dei criteri che essi fissano - se il progetto interessato debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale;
- quando uno Stato membro opta per determinare caso per caso quali progetti tra quelli rientranti nell'allegato II della direttiva 85/337CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CEE, devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale, esso deve, o rinviando nelle sue norme nazionali all'allegato III di questa direttiva, o riproducendo nelle sue norme nazionali i criteri elencati dalla stessa direttiva, fare in modo che il complesso di tali criteri possa effettivamente essere considerato qualora l'uno o l'altro di essi sia rilevante per il progetto interessato, senza poterne escludere alcuno esplicitamente o implicitamente.
La causa torna, quindi, all’esame del Collegio.
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.
Considerato in diritto
1) - Come premesso in fatto, la Sezione, con la citata ordinanza n. 6836/2006, ha ritenuto che, non esistendo un unitario progetto di una strada di oltre 10 chilometri di estensione, né esistendo una pluralità di progetti di distinte strade destinate a congiungersi, che, sommate, superassero la predetta misura, non occorreva la v.i.a. quale disciplinata dall’allegato I alla direttiva 85/337/CEE
Non di meno, la Sezione ha anche ritenuto che fosse in atti una censura che lamentava la mancata considerazione cumulativa dei singoli progetti, in violazione del combinato disposto dell’allegato II e dell’allegato III della direttiva citata e che, nella decisione parziale n. 1270/2006, era stata affermata la non obbligatorietà, per lo Stato italiano, di prevedere la v.i.a. per i progetti di cui all’allegato II singolarmente considerati, ma che non era stata affrontata la questione della necessità della v.i.a. anche per i progetti dell’allegato II, laddove fosse venuto in considerazione un cumulo con altri progetti ai sensi dell’allegato III alla direttiva medesima.
Da qui l’invio alla Corte di Giustizia CE delle questioni pregiudiziali in fatto riportate, la cui risoluzione è parsa, alla Sezione, rilevante ai fini del presente giudizio, potendo discendere, in prospettiva, da essa, la necessità o meno della v.i.a. per il progetto in questione.
Nella specie, invero, la Sezione:
- ha escluso, come detto, con la ripetuta ordinanza n. 6836/2006, l’esistenza di più progetti caratterizzati, di fatto, da uno sviluppo unitario e destinati, in definitiva, alla realizzazione, ancorché in tempi e stralci diversi, di un’unica strada caratterizzata da un tracciato eccedente i 10 km. di lunghezza, donde l’esclusione della v.i.a. di cui al ripetuto allegato I della direttiva;
- ha, inoltre, escluso (con decisione parziale n. 1270 del 2006) che la strada in questione costituisse una strada di scorrimento, dovendosi, perciò, escludere, al contempo, la necessità della v.i.a. secondo le prescrizioni del d.P.R. 12 aprile 1996;
- ha dubitato, invece, della conformità alla disciplina comunitaria - di cui alla direttiva n. 337/1985/CEE - dell’ordinamento nazionale.
In particolare, e tra l’altro, ha dubitato della conformità alla predetta direttiva del citato d.P.R. del 12 aprile 1996 (all’epoca vigente e, perciò applicabile, nella presente controversia, ratione temporis, anche se, oggi, superato dalla disciplina di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con le modifiche di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) nella parte in cui, nel fornire l’elencazione delle opere che, ai sensi dell’art. 1, comma 6, e dell’allegato B del decreto stesso, dovevano essere oggetto di apposita verifica, da parte della competente Autorità (secondo le modalità di cui all'art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato D), volta ad appurare preventivamente se le caratteristiche del progetto richiedessero o meno lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale.
In altre parole, la Sezione ha escluso che l’opera in questione rientrasse, di per sé, tra quelle che, ai sensi del n. 7, lettera h), del citato allegato B al decreto del 12 aprile 1996, tra quelle oggetto di tale preliminare esame da parte della competente Autorità (costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri); ma ha ritenuto che una previsione siffatta non fosse pienamente conforme alla ripetuta direttiva comunitaria, in quanto recante una previsione limitatrice degli interventi da sottoporsi al predetto esame preliminare che non pareva tenere conto di quanto previsto all’art. 4 della direttiva stessa e nei relativi allegati II e III.
2) - Al riguardo, la Corte di Giustizia ha ritenuto, come ricordato in fatto, che:
- l'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che tutti i progetti destinati ad avere un notevole impatto ambientale siano sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale prevista da questa direttiva, bensì che devono esserlo solo quelli che sono citati agli allegati I e II di detta direttiva, nelle condizioni previste all'art. 4 di quest'ultima e fatti salvi gli artt. 1, nn. 4 e 5, e 2, n. 3, della medesima direttiva;
- i criteri di selezione rilevanti citati all'allegato III della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CEE, sono vincolanti, per gli Stati membri, quando stabiliscono - per i progetti rientranti all'allegato II di quest'ultima, sulla base di un esame caso per caso ovvero sulla base delle soglie o dei criteri che essi fissano - se il progetto interessato debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale;
- quando uno Stato membro opta per determinare caso per caso quali progetti tra quelli rientranti nell'allegato II della direttiva 85/337CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CEE, devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale, esso deve, o rinviando nelle sue norme nazionali all'allegato III di questa direttiva, o riproducendo nelle sue norme nazionali i criteri elencati dalla stessa direttiva, fare in modo che il complesso di tali criteri possa effettivamente essere considerato qualora l'uno o l'altro di essi sia rilevante per il progetto interessato, senza poterne escludere alcuno esplicitamente o implicitamente.
La Corte, quindi, ha ritenuto che, nell’individuare gli interventi ricadenti nell’allegato II che, ai sensi dell’art. 4 della direttiva n. 337/85/CEE, debbono essere oggetto di preventiva verifica ai fini della loro eventuale sottoposizione a v.i.a., lo Stato membro non possa non tenere conto anche dei criteri di cui all’allegato III alla direttiva medesima; e, tra tali criteri, rientra, per ciò che qui interessa, quello del collegamento con altri progetti.
3) - Ebbene, lo Stato italiano, con il citato d.P.R. del 12 aprile 1996, ha predeterminato, in linea generale, quali interventi, corrispondenti a quelli di cui all’allegato II della direttiva, dovessero essere oggetto della preventiva valutazione, da parte della competente Autorità, in merito alla eventuale loro sottoposizione alla v.i.a.; ma, così operando, non ha tenuto alcun conto del predetto criterio comunitario del collegamento tra progetti di cui all’allegato III alla direttiva; criterio che, del resto, riconduce al criterio di carattere generale contenuto nell’art. 2 della direttiva stessa, a mente del quale “gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto”.
In particolare, il citato decreto prevede, come si è detto, che, “per i progetti elencati nell'allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all'art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale”; ma né l’allegato D (né altre disposizioni contenute nel decreto stesso) fa riferimento alcuno al ripetuto criterio di collegamento progettuale; né tale riferimento può, nel silenzio della normativa in esame, essere ritenuto in essa implicito, ché, altrimenti, il legislatore non avrebbe incluso, nell’allegato D, gli altri criteri previsti nell’allegato III alla direttiva, per sottacerne, invece, uno solo; trascurando detto preciso criterio il legislatore, evidentemente, ha ritenuto – in difformità con la direttiva – di non tenerne, illegittimamente, conto.
In tale situazione, di incompleta attuazione della direttiva (così come desumibile dalla citata ordinanza della Corte di Giustizia CE), spettava, quindi, al Comune di Milano porsi direttamente – secondo una consentita, dalla direttiva, valutazione diretta caso per caso - la problematica dell’assoggettabilità dell’intervento in questione alla predetta valutazione preliminare di assoggettabilità alla v.i.a., se e in quanto il progetto all’esame, ancorché non espressamente rientrante tra quelli di cui all’allegato B, n. 7, lettera h), del d.P.R. 12 aprile 1996, fosse, non di meno, caratterizzato da una situazione di collegamento con altri progetti, tale da giustificarne la sottoposizione al predetto esame preventivo ai sensi dell’art. 4 e degli allegati II e III della direttiva n. 337/1985/CEE.
Come rilevato, del resto, nella parte motiva della ripetuta ordinanza del giudice comunitario: “47 - quando uno Stato membro sceglie di determinare in modo generale e astratto, come gli è consentito dalla direttiva 85/337, i progetti rientranti nell'allegato II di questa direttiva che dovranno essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale, esso è tenuto a redigere l'elenco di tali progetti applicando, secondo i casi, l'uno o l'altro dei diversi criteri rilevanti di detto allegato III. Il criterio del cumulo può così, ove sia rilevante, essere utilizzato per sottoporre un tipo di progetto a una tale valutazione, tenuto conto della realizzazione del medesimo con altri progetti, eventualmente prendendo in considerazione la realizzazione del complesso di tali progetti durante un periodo di tempo determinato”.
Nella specie, come già dalla Sezione sinteticamente rilevato nella propria ordinanza n. 6836/2006, e come emerge dagli atti versati in giudizio in sede istruttoria, tale collegamento progettuale operava tenuto conto dell’approvazione e realizzazione di altro analogo progetto, concernente una strada posta a circa due chilometri da quella oggetto di giudizio (intervento Fermi-Imperatore), approvato in un contesto, ancorché solo programmatorio, di carattere unitario con quello che qui interessa (intervento Eritrea-Bovisasca); nello stesso contesto unitario si collocava anche il progetto della strada Adriano-Cascina Gobba, attualmente, rispetto agli altri, in una fase più arretrata (l’originario progetto essendo stato fatto oggetto di variante, il cui iter approvativo, almeno al 2006, era ancora in corso).
Detto carattere unitario appare comprovato, in particolare, dal fatto che tutti i progetti di cui si discute vanno ricondotti a quanto previsto nelle linee guida redatte nel 1999 dal Prof. Latz su incarico del Comune di Milano; linee guida che prevedevano la realizzazione, nel tempo, di un insieme di strade di quartiere a lenta percorrenza, interessate da continue interferenze con la viabilità locale, anche se tra loro caratterizzate, nei reciproci rapporti, da una certa autonomia strutturale quanto meno iniziale (potendo, ciascun intervento, essere realizzato indipendentemente dagli altri e in tempi diversi, tenuto conto delle necessità del Comune e ella presenza dei necessari mezzi finanziari), ma non certo prive di collegamento funzionale, essendo parte di un unico, complesso disegno viabilistico.
Tali conclusioni appaiono confermate, del resto, dalle considerazioni svolte dalla Commissione Europea nel parere motivato indirizzato il 28 giugno 2006 alla Repubblica italiana, in cui è riportato che le stesse autorità italiane hanno confermato la corrispondenza del tracciato dei due progetti approvati e del progetto in corso di elaborazione con parti del tracciato del collegamento stradale di 11 chilometri di cui alle citate linee guida del 1999; sicché, anche volendo convenire sul fatto che i singoli progetti posso essere rivisti, nella loro fase realizzativa come autonomi e distinti, non si può negare che vi sia, comunque, un collegamento funzionale fra gli stessi, in quanto facenti tutti parte di un tracciato che, sia che venga in futuro realizzato interamente, sia che venga realizzato parzialmente, mira non solo a permettere l’accesso a specifiche infrastrutture localizzate nelle vicinanze dei rispettivi tracciati (quali, ad esempio, nuovi insediamenti residenziali e commerciali, l’ospedale di Niguarda, strutture ricreative), ma, altresì, a facilitare il collegamento tra diversi quartieri, superando la tradizionale separazione radiale; sicché, pur potendosi convenire sul fatto che ciascun progetto risponde, in sé considerato, ad un ottica di utilità locale, la contestuale esistenza di un collegamento funzionale tra i progetti non può essere negata.
Le notazioni che precedono, relative all’esigenza, nella specie, della preventiva verifica di cui si tratta, poggiano, del resto, sul principio di carattere generale di cui al citato art. 2 della direttiva, correlato all’impatto che i realizzandi interventi, in quanto tra loro funzionalmente collegati, sono in grado di produrre in un vasto ambito territoriale cittadino, come confermato dall’interazione degli interventi stessi con una serie di numerosi altri interventi di significativa portata urbanistica (si può ricordare, al riguardo, che nella relazione di “inquadramento ambientale” relativa alla strada di collegamento tra via Eritrea e via Bovisasca – commessa U4 – prodotta da Metropolitana Milanese s.p.a. viene ricordato, al punto 1, che con delibera di Giunta comunale n. 1064 del 16 aprile 1998 l’amministrazione comunale di Milano aveva affidato alla stessa Metropolitana Milanese s.p.a. l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva delle infrastrutture di mobilità previste a carico dell’amministrazione comunale medesima nell’accordo di programma stipulato per l’attuazione del P.R.U. n. 6.2 – via Palazzi (Quarto Oggiaro); che la progettazione preliminare relativa alla strada interquartiere nord, nella tratta tra le predette vie Eritrea e Bovisasca era stata approvata con delibera consiliare 24 luglio 2000, n. 69 e che il progetto era stato inserito nel Programma di Opere pubbliche del Comune anzidetto (esercizio 2002), che aveva anche chiesto a M.M. s.p.a. la presentazione del progetto definitivo; e, al punto 2, detta relazione precisa che il Piano generale urbano del traffico del Comune di Milano collocava detta strada nella categoria “E1 – Strade Urbane Interquartiere” e, al punto 3, che l’intervento si collocava nell’area nord-ovest della città, nelle zone di decentramento nn. 8 e 9, nei quartieri cittadini di Quarto Oggiaro e Bovisasca; al punto 5 venivano, poi, elencate sei opere di viabilità il cui insieme costituiva l’unitarietà delle OO.PP. previste nel P.R.U. n. 6.2 via Palazzi-Quarto Oggiaro, alcune delle quali (via Castellammare, nuova strada di P.R.G. e via Cascina Prati) andavano direttamente ad interferire con la strada Eritrea-Bovisasca.
4) - In conclusione, nell’approvare, a suo tempo, il progetto di cui si tratta, il Comune avrebbe dovuto preventivamente farsi carico del collegamento del progetto stesso con gli altri di cui si è detto, tenendo conto della possibile - anche futura - interazione tra i tre progetti attinenti a detta viabilità interquartiere; ciò per verificare, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del d.P.R. 12 aprile 1996 (e pubblicizzando, comunque, i risultati delle proprie determinazioni al riguardo), se, tenuto conto della portata degli interventi stessi (anche nella loro correlazione con altri interventi già programmati, di rilevante impatto urbanistico) e del loro collocarsi in un contesto programmatorio sostanzialmente unitario, destinato ad esaurirsi - almeno per gli interventi di cui qui si discute - in un ambito temporale alquanto ristretto, dovesse o meno procedersi alla valutazione di impatto ambientale.
Ciò è mancato, donde l’illegittimità del procedimento che ha portato all’approvazione del progetto della strada Eritrea-Bovisasca per omessa effettuazione, da parte del Comune o dell’organo straordinario delegato, del preventivo riscontro di assoggettabilità a v.i.a. di cui si è detto; con il conseguente annullamento, per l’effetto, dell’approvazione degli atti progettuali che hanno portato alla realizzazione della struttura viaria di cui si discute e, in particolare, del provvedimento n. 126 del 29 ottobre 2002, pubblicato sull’albo pretorio dal 4 novembre 2002 al 14 novembre 2002, del Commissariato per l’emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, avente ad oggetto “approvazione del progetto definitivo relativo alla viabilità di collegamento tra via Eritrea e Via Nuova Bovisasca (strada Interquartiere Nord) ed alla viabilità di accesso all’area Bovisa Gasometri”.
Né a tale conclusione osta il fatto che, come emerge dalla documentazione recentemente versata in atti dalle parti, la strada in questione è stata, successivamente, inserita in un differente contesto progettuale (strada di collegamento tra viale Zara e nuovo polo fieristico di Rho), destinato alla realizzazione di una nuova strada di circa otto chilometri di lunghezza, avente carattere unitario, per la quale è espressamente prevista l’effettuazione della v.i.a.; ciò in quanto la vicenda va apprezzata secondo il principio tempus regit actum, mentre il portato di vicende procedurali successive non ancora esauritesi (le approvazioni progettuali in questione essendo ancora in itinere) non è tale da poter incidere sull’esito della presente controversia.
5) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare fondato nei termini e limiti di cui all’esposizione che precede; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso di primo grado, va annullato il provvedimento n. 126 del 29 ottobre 2002, pubblicato sull’albo pretorio dal 4 novembre 2002 al 14 novembre 2002, del Commissariato per l’emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, avente ad oggetto “approvazione del progetto definitivo relativo alla viabilità di collegamento tra via Eritrea e Via Nuova Bovisasca (strada Interquartiere Nord) ed alla viabilità di accesso all’area Bovisa Gasometri”, nella parte in cui costituisce approvazione della strada interquartiere tra le vie Eritrea e Bovisasca; per gli stessi motivi va anche annullata, poi, in parte e per quanto di ragione, la delibera della G.C. del 16.6.00, n. reg. 1677, di approvazione del progetto preliminare della strada interquartiere di cui si tratta.
Sempre in via consequenziale vanno anche annullati, poi, perché basati su atti progettuali illegittimi per le ragioni anzidette, l’avviso di occupazione di pubblica utilità, notificato il 6 maggio 2003 e pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Milano dal 12 maggio 2003 al 1 giugno 2003, nonché il decreto n. 906.766/1485/2003, del 21.3.2003, con il quale il Comune di Milano, ai sensi dell’art. 3 della l. 3.01.1978, n. 1, ha disposto l’occupazione d’urgenza di immobili, posti nel territorio del Comune stesso, da interessare per la realizzazione delle Strada Interquartiere Nord – tratta Eritrea – Bovisasca.
Le spese del doppio grado di giudizio e quelle del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia CE, attesa la novità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta accoglie, nei termini e limiti di cui all’esposizione che precede, l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in parziale accoglimento del ricorso di primo grado, annulla i provvedimenti in narrativa indicati.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e del giudizio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia CE.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Giovanni Ruoppolo - Presidente
Paolo Buonvino – Consigliere est.
Luciano Barra Caracciolo - Consigliere
Roberto Chiappa - Consigliere
Roberto Garofoli - Consigliere

Presidente
Giovanni Ruoppolo
Consigliere Segretario

Paolo Buonvino Giovanni Ceci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...10/03/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva


CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero..............................................................................................

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria