martedì 22 dicembre 2009

Scuola: il blocco delle assunzioni non riguarda i disabili


«Diversamente Abili: il prospetto informativo per il collocamento obbligatorio lo fanno le Scuole?»*
«Multe salate ai Dirigenti Scolastici che ignorano la situazione occupazionale dei disabili»*


Lo precisa una recente Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, che arriva persino a ricordare le sanzioni previste dalla Legge 68/99, in caso di mancata copertura della quota d'obbligo
Ecco la Circolare Dipartimento della funzione pubblica – UPPA (Ufficio Personale Pubblica Amministrazione) - Servizio programmazione assunzioni e reclutamento, 14 dicembre 2009 n. 6
“Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. Articolo 17, comma 7. Divieto di nuove assunzioni.”

1. Premessa
Il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, reca misure importanti volte a favorire la stabilità dei conti pubblici ed a realizzare gli obiettivi di riduzione di spesa perseguiti dalla recente legislazione in materia di finanza pubblica.
Un importante intervento è contenuto nell’art. 17, comma, 3 del d.l. 78/2009 ed è volto a conseguire, a decorrere dall’anno 2009, gli obiettivi di risparmio di spesa previsti dall’art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, pari a 415 milioni di euro.
Si tratta di risparmi che devono essere realizzati in applicazione della disciplina contenuta nell’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 rivolta a enti ed organismi pubblici statali, nonché a strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa ed avente l’obiettivo di riordinare, trasformare o sopprimere e mettere in liquidazione i suddetti enti, entro il termine del 31 ottobre 2009, come differito dal comma 2 del citato articolo 17.
L’obbligo di conseguire i predetti risparmi investe, oltre che gli enti sopra richiamati, anche i corrispondenti Ministeri vigilanti, tenuto conto dei rispettivi settori ed aree di intervento. La procedura prevista per dare applicazione alla noma di legge è complessa ed articolata. E’ stata già avviata dal Ministero dell’Economia e delle finanze con nota del 20 luglio scorso, n. 79824.
Nelle more di definizione dell’intera procedura, che si conclude con il conseguimento degli obiettivi di risparmio prescritti, l’art. 17, comma 7, del d.l. 78/2009 pone alle amministrazioni e agli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del citato articolo 17, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Trattasi di un divieto volto a rafforzare la norma che fissa gli obiettivi di risparmio e ad indurre le amministrazioni interessate a realizzarli celermente per evitare il protrarsi della misura restrittiva.
Il divieto vale tanto per le assunzioni ancora da autorizzare, quanto per quelle autorizzate con apposito provvedimento secondo la normativa vigente (DPCM o DPR) oppure autorizzate con legge speciale. Ne deriva che le amministrazioni destinatarie non possono, a decorrere dal 1° luglio 2009, effettuare alcun tipo di assunzione, fatto salvo quanto previsto dalla presente circolare.
Si aggiunge, altresì, che il divieto di assunzione, previsto dall’art. 17, comma 7, del d.l. 78/2009, comprende nella limitazione tanto le assunzioni a tempo indeterminato quanto quelle a tempo determinato.

2. Amministrazioni destinatarie del blocco e deroghe
Come si evince dal dettato normativo (art. 17, comma 7, del d.l. 78/2009) sono destinatari del blocco i seguenti soggetti:
- Ministeri, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Enti ed organismi pubblici statali;
- Strutture pubbliche statali.
Nell’ambito dei soggetti destinatari, come sopra elencati, sono poi indicate dalla legge alcune deroghe specifiche che a volte interessano Amministrazioni nominativamente individuate, altre volte categorie professionali riconducibili, comunque, alle amministrazioni cui appartengono.

Ciò premesso, il divieto previsto dalla norma non si applica alle assunzione che interessano:
- il personale diplomatico;
- i corpi di polizia;
- le amministrazioni preposte al controllo delle frontiere;
- le forze armate;
- il corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- le università;
- gli enti di ricerca;
- il personale di magistratura;
- il comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- l’Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Rimane, comunque, ferma, per i settori esclusi dal divieto, la disciplina limitativa delle assunzioni come prevista dalla normativa vigente

3. Durata del blocco
Il blocco decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero dal 1° luglio 2009, e termina con il concreto conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui
all’art.17,comma 3, del d.l. 78/2009. Il termine finale di detto blocco potrebbe essere diverso per le Amministrazioni destinatarie, in quanto si definisce per ciascuna con il corretto adempimento prescritto dalla normativa. In ogni caso il comma 8 dell’art. 17 prevede che le comunicazioni sulle economie conseguite debbano avvenire entro il 30 novembre 2009. La conclusione del blocco sarà sancita per ciascuna amministrazione solo dopo che il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con lo scrivente Dipartimento, avranno verificato il reale conseguimento degli obiettivi di risparmio ed i conseguenti adempimenti sul piano organizzativo.
Si ricorda ancora una volta che il termine di adozione dei provvedimenti di riordino è fissato al 31
ottobre 2009 (art. 2, comma 634, legge 244/2008 e successive modificazioni). La complessità dell’intervento rende difficile prevedere i tempi di conclusione della procedura e quindi la vigenza del divieto di assunzione prescritto.
Rimangono, ovviamente, vigenti le disposizioni di cui all’art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 e le sanzioni di cui al comma 6 dello stesso articolo. Ne deriva che le amministrazioni che non hanno adempiuto alla riduzione degli assetti organizzativi prevista dall’art. 74 non potranno comunque assumere neppure dopo il riordino ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa di cui all’art. 2, comma 634, della legge 244/2007. Le misure di razionalizzazione dell’organizzazione previste dalla disposizione da ultimo richiamata non sono, infatti, da considerare alternative a quelle di cui al citato articolo 74, bensì aggiuntive.

4. Ambito e contenuto del divieto di assumere
In merito all’ambito di intervento del divieto di assumere, si ritiene siano esclusi dal divieto le categorie protette, nel limite del completamento della quota d’obbligo. Trattasi di una categoria meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l’esigenza di assicurare in maniera permanente l’inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di riferimento. Si ricorda che la mancata copertura della quota d’obbligo riservata alle categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
F.to Renato BRUNETTA
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