giovedì 5 febbraio 2009

Scuola:Urge l'anagrafe dei nominati, degli incarichi speciali e degli eletti nei C.I.

IUniScuola scrive a:
Uffici Scolastici Regionali e Provinciali-loro sedi-

Ecco il testo della lettera:

IUniScuola Sindacato Istruzione Libero
Via Olona n.19 20123 Milano
Tel/fax 02 39810868
e-mail : donofrio@iuniscuola.it

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI

Oggetto : richiesta dell'anagrafe dei nominati, degli incarichi speciali e degli eletti nei C.I.


IUniScuola con la presente lettera fa formale richiesta ai destinatari in indirizzo di disporre in tempo utile la situazione del personale che ha chiesto la cessazione dal servizio dal 1° settembre 2009 - in particolare il numero dei dirigenti scolastici unitamente a quelli in posizione di proroga, docenti (infanzia, primaria, secondaria di I e II suddivisi per materia) e personale A.T.A.- per consentire l’orientamento nella scelta della provincia ai precari,nonchè della istituzione scolastica al personale di ruolo in esubero per effetto del dimensionamento


Dai primi dati provinciali resi noti o riferiti dagli Uffici Scolastici Provinciali è emerso che al nord ha chiesto di andare in pensione il 4,50% del personale di ruolo, al centro il 4% ed al sud il 5,50%. In linea di massima si può ipotizzare che dovrebbero andare in pensione dal 01 settembre 2009 35.000 docenti e 600 dirigenti scolastici, cifre che - in aggiunta agli attuali posti disponibili – determineranno il numero complessivo dei posti utili per le nomine per l’anno scolastico 2009/2010; ma questo dato è solo orientativo e non ancora definitivo;non può essere pertanto utilizzato con certezza per le operazioni e deve essere definito in modo analitico provincia per provincia ed in tempi brevi.


Nell’esprimere apprezzamento per la sensibilità dimostrata da parte degli USR e USP nel puntuale adempimento di rendere nota la situazione dei cessati al 26/01/2009, IUniScuola auspica la pubblicazione di un quadro di disponibilità complessiva in tutto il territorio nazionale attraverso i portali degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali
Con l’occasione IUniScuola rivolge un appello chiedendo la collaborazione dei Dirigenti Scolastici, docenti, A.T.A. per una precisa definizione degli organici, ed agli eletti nei consigli d'Istituto ed alle famiglie.

Secondo IUniScuola il processo delle operazioni dell’anno scolastico 2009/2010 comincia infatti a gennaio e non dopo la chiusura delle attività didattiche (30 giugno)

La presente richiesta è da ritenere nulla da parte dei destinatari in indirizzo che nel frattempo hanno provveduto ad aggiornare la pubblicazione dei dati sui siti WEB.

Distinti saluti
Leonardo Donofrio
Presidente IUniScuola

1 commento:

Staff ha detto...

In data 10 febbraio l'USR per la Lombardia risponde con una intesa
per l'anagrafe degli incarichi speciali

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Ufficio VI
Via Ripamonti, 85 - 20124 Milano - Tel. 02 574627296.8.9
Fax 02 574627231
www.istruzione.lombardia.it
INTESA CIRCA GLI INCARICHI AGGIUNTIVI EVENTUALMENTE CONFERITI AL PERSONALE APPARTENENTE ALL’AREA V^ DELLA DIRIGENZA
Presso gli Uffici dell’USR per la Lombardia hanno avuto luogo incontri del tavolo tecnico appositamente istituito, destinati alla disamina delle problematiche concernenti la materia degli incarichi aggiuntivi, ricoperti di anno in anno dai dirigenti scolatici della regione, ed i compensi da attribuire ai medesimi.
Ciò in quanto si è rivelato più volte opportuno fornire chiarimenti circa la corretta applicazione della disciplina in parola e la correlata tematica dell’incompatibilità, di cui agli artt 24 e 53 D.L.gs 165/01 ed all’art 19 del vigente CCNL di categoria, così come modificati dall’art. 47 della L.133/08.
Dal lavoro svolto discende la seguente intesa, raggiunta e siglata in data 10.02.2009.
ART. 1 . INCOMPATIBILITA’
Nel settore dell’impiego pubblico, il principio di esclusività è stato tradizionalmente inteso come dovere forte del dipendente, vincolato a dedicare solo all’ufficio la propria attività, e ciò più che altro per evitare conflitti di interesse tra la P.A. ed i terzi. Anche oggi, pur nella c.d. privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, in materia di incompatibilità vige una riserva di legge, che ha mantenuto in vita la disciplina di cui al D.P.R. 3/57, ed il regime di incompatibilità pressoché assoluto ivi previsto, estendendone le previsioni a tutti i pubblici dipendenti.
L’infrazione della doppia occupazione senza autorizzazione è dunque tipizzata dalla legge, e trova attualmente disciplina nell’art. 53 del D. Lgs. 165/01. Non è infatti necessaria l’inclusione della relativa previsione in sede di contrattazione collettiva.
Tale disposizione conferma, come è noto, l’obbligo di esclusività ed il correlato divieto di svolgimento di attività extraistituzionali per tutti i pubblici dipendenti, e dunque anche il personale con qualifica dirigenziale.
L’assunzione e lo svolgimento del ruolo dirigenziale, pertanto, non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico, mentre lo stesso personale non può esercitare attività commerciale, industriale o libero professionale, né tantomeno può assumere impieghi alle dipendenze di privati datori di lavoro.
Ogni rapporto di impiego alle dipendenze dell’Amministrazione scolastica, dunque, deve essere improntato al principio di tendenziale esclusività.
In proposito, si richiama il principio, sostenuto da costante giurisprudenza, secondo cui è configurabile rapporto di lavoro subordinato - tale dunque da determinare incompatibilità per il pubblico dipendente - in tutti i casi di prestazione lavorativa resa dal dipendente in favore di altro soggetto, in via continuativa e con vincolo di subordinazione gerarchica ed obbligo di rispetto di un orario di lavoro.
Assolutamente irrilevante, ai presenti fini, è il fatto che l’orario di lavoro sia eventualmente ridotto, potendosi ravvisare “rapporto di lavoro diverso” anche nei casi in cui la prestazione lavorativa sia resa per poche ore settimanali.
Altrettanto incompatibile con lo svolgimento della funzione dirigenziale appare - per motivi ovvi - l’esercizio di attività commerciale e/o imprenditoriale.
Ogni ipotesi di accertato svolgimento di altra e diversa attività lavorativa posta in essere senza autorizzazione verrà dunque valutata, pur nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, dal competente ufficio dell’USR, sino all’eventuale estrema conseguenza del recesso dal rapporto di lavoro.
ART. 2 . Omnicomprensività della retribuzione del dirigente scolastico.
In base al principio generale di omnicomprensività, sancito dall’art. 24, c. 3 del D.Lgs 165/01, il trattamento economico dei dirigenti scolastici determinato dal vigente CCNL è da intendersi remunerativo non solo di ogni funzione e compito agli stessi attribuito, ma altresì di qualsiasi incarico - anche a carattere non continuativo - ai medesimi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’Amministrazione scolastica o su designazione della stessa.
Ancora una volta, dunque, doverosamente si richiama l’attenzione sul concetto di omnicomprensività del trattamento economico spettante al personale con qualifica dirigenziale, dal quale deriva la disciplina dei c.d. incarichi aggiuntivi.
ART. 3 . Tipologia degli incarichi aggiuntivi.
Alla luce di quanto disposto dalla vigente normativa, la disciplina degli incarichi conferibili ai dirigenti scolastici e del relativo regime retributivo può essere sintetizzata come di seguito:
A) incarichi disciplinati dall’art. 19, c. 1 del vigente CCNL:
1. incarichi conferiti dalla propria Amministrazione (Centrale e/o Periferica).
2. incarichi specifici, quali elencati nello stesso art 19, ed incarichi previsti dal CIN del 22.02.2007, art. 2, c. 5 (EDA e Terza Area)
Sono gli incarichi c.d obbligatori, che il dirigente scolastico è tenuto ad accettare ove conferiti dall’Amministrazione scolastica, e sono:
- presidenza di commissioni di esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- presidenza di commissione di esame di licenza media;
- reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale;
- presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre;
-incarichi derivanti da accordi interistituzionali;
- funzione di commissario governativo;
- ogni altro incarico previsto quale obbligatorio dalla normativa vigente.
Per amministrazione scolastica, si intendono gli Uffici centrali e periferici del MIUR, nonchè le istituzioni scolastiche.
Per questa tipologia di incarichi sussiste obbligo di accettazione da parte del D.S. interessato; il relativo compenso può essere direttamente ed integralmente percepito dall’interessato stesso;
sussiste l’obbligatorietà della relativa dichiarazione per l’anagrafe prestazioni.
B) incarichi disciplinati dall’art. 19, c. 2 del vigente CCNL:
incarichi esterni, rientranti tra quelli elencati dall’art. 53, c. 6 del D.L.gs 165/01 come richiamato dallo stesso art 19 , c. 2.
C) Incarichi disciplinati dall’art. 19, c. 3 del CCNL:
incarichi assunti sulla base di deliberazioni degli organismi scolastici competenti, per l’attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni.
Sussiste l’obbligo di preventiva autorizzazione da parte dell’USR; il compenso eventualmente previsto andrà direttamente corrisposto all’interessato per una quota pari all’80%, mentre la restante percentuale del 20% va versata al fondo regionale;
sussiste l’obbligatorietà della relativa dichiarazione per l’anagrafe delle prestazioni
D) Incarichi disciplinati dall’art. 19, c. 4 del CCNL:
incarichi conferiti in ragione del proprio ufficio.
Sussiste l’obbligo della preventiva autorizzazione da parte dell’USR.
Il compenso è direttamente percepito dall’interessato per una quota pari al 30%, mentre la restante quota parte del 70% va versata al fondo regionale;
sussiste l’obbligatorietà della relativa dichiarazione per l’anagrafe delle prestazioni
ART. 4 . Incarichi con compensi non rientranti nella omnicomprensività della retribuzione.
1. Sono gli incarichi disciplinati dall’art. 53 cc. 7 e 8 del D.Lgs 165/01:
incarichi esterni diversi da quelli sin qui indicati, conferiti da terzi e da Pubbliche Amministrazioni diverse da quella di appartenenza, in considerazione della particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica dell’interessato, desumibile dalla sua formazione, da pubblicazioni scientifiche o da esperienze di lavoro.
Per questi incarichi sussiste l’obbligo di preventiva richiesta di autorizzazione da parte dell’USR.
Il compenso è integralmente e direttamente percepito dagli interessati;sussiste l’obbligatorietà della relativa dichiarazione per l’anagrafe delle prestazioni .
2. Competono altresì direttamente ai dirigenti scolastici, in quanto non rivestono carattere retributivo in senso stretto, i compensi derivanti:
-dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
-dall’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno;
-dalla partecipazione a convegni e seminari;
-da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
-da incarichi per lo svolgimento dei quali il dirigente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
-da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dirigenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
In tutte queste situazioni non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva.
Ai sensi dell’art 7-novies della L. 43/2005, rientrano fra le previsioni di cui all’elenco (punto f-bis) anche le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione:direzione dei corsi di formazione; docenze e attività di tutoraggio d’aula.
Le prestazioni predette non sono soggette ad autorizzazione, mentre sussiste l’obbligatorietà della relativa comunicazione per l’anagrafe delle prestazioni.
ART. 5 . Autorizzazione all’espletamento degli incarichi aggiuntivi
L’autorizzazione, che notoriamente deve essere preventiva, per lo svolgimento degli incarichi di cui alle lettere C e D del precedente art. 3, ed al punto 1) dell’art. 4 dovrà essere richiesta a questo USR utilizzando la modulistica appositamente predisposta.
L’Ufficio, nel valutare i casi prospettati, applicherà ove possibile i seguenti criteri:
-limitatezza temporale dell’impegno;
-gravosità dell’incarico;
-entità del compenso;
-correttezza anche temporale nell’inoltro dell’istanza di autorizzazione.
Nel caso in cui l’Ufficio non provveda a fornire riscontro entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, ai sensi dell’art. 53, c. 10 del citato D.Lgs 165/01 il silenzio equivarrà ad assenso.
La inosservanza della prescrizione comporta l’applicazione delle misure previste dall’art. 53, cc. 7, 8 e 9 del citato D.L.gs 165/01.
ART. 6 . Compensi
Attesa la prevista confluenza sul fondo regionale delle citate percentuali dei compensi a seguito dell’assunzione degli incarichi aggiuntivi di cui alle lettere C e D del suindicato art. 2, in considerazione della evidente necessità di procedere ad un corretto calcolo del fondo stesso, si precisa che alla relativa richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata (o prodotta non appena verrà consegnata agli interessati) copia dell’incarico conferito.
Fermo restando l’onere del versamento dell’IRAP alla Regione di competenza, la quota percentuale dei compensi da far affluire nel fondo regionale dovrà essere versata alla Tesoreria dello Stato, presso la Banca d’Italia, con imputazione al capo XIII – Capitolo 3408, art. 3.
Il versamento dovrà essere comunicato anche a questa Direzione Generale – Ufficio IX.
ART. 7 . Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici presso il Dipartimento della Funzione Pubblica
Tutti gli incarichi svolti, ed i relativi compensi percepiti - con l’esclusione di quelli indicati nella comunicazione MIUR n. 497 del 24.07.02 - dovranno essere oggetto di comunicazione all’anagrafe delle prestazioni alle scadenze stabilite dai cc 11, 12 ,13 e 14 del citato art. 53.
L’inosservanza della prescrizione comporta l’applicazione delle misure previste dal comma 15 dell’art. 53 medesimo.
ART. 8 . Adempimenti operativi
1. Fermo restando l’onere del versamento I.R.A.P. la quota dei compensi lordi spettanti ai D.S. per l’espletamento degli incarichi di cui ai precedenti articoli non corrisposta direttamente agli interessati, deve essere versata come sopra indicato.
Il versamento della somma in conto entrate del MEF verrà riferito al singolo dirigente scolastico – non sono, pertanto, ammessi versamenti collettivi o cumulativi – e nella causale del versamento verranno indicati:
cognome e nome del dirigente per il quale si effettua il versamento;
codice fiscale;
sede di servizio e Ufficio scolastico regionale di appartenenza;
periodo di riferimento.
La reiscrizione in bilancio della quota parte dei compensi per incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici versata in conto entrate del MEF è effettuata dalla D.G. per la Politica finanziaria e per il bilancio del MIUR
3. In via transitoria, i compensi erroneamente percepiti per intero relativi ad incarichi aggiuntivi conferiti nel corso del presente anno e/o di anni pregressi saranno versati direttamente dai dirigenti interessati al fondo regionale secondo le modalità di cui al primo comma, trattenendo la quota parte del 30% o 80% spettante, a seconda dei casi, ai medesimi.
Gli interessati informeranno - per iscritto - dell’operazione effettuata la Direzione Generale Regionale affinché ne tenga conto in sede di ripartizione del fondo in parola.
ART. 9 . Norma finale
Quanto sin qui previsto trova applicazione anche per il personale dirigenziale posto in posizione di comando, distacco o qualsiasi altra particolare posizione di stato.
L.C.S.
Per l’Amministrazione Per le OO.SS.