La legge prevede un diverso
regime a seconda che si tratti di fornitura elettrica (luce), gas
(riscaldamento), idrica (acqua) o telefono.
Bollette dell'acqua: nuova
prescrizione
Prescrizione ridotta da 5 a
2 anni per le bollette dell'acqua a partire dal 1° gennaio 2020.
Le bollette
di luce, gas e acqua rappresentano una delle spese obbligate che,
insieme alla Tari e agli affitti, incidono per quasi la metà (44%) sui consumi
degli italiani secondo le stime di Confcommercio.
Un onere che può essere
appesantito ulteriormente in caso di conguagli, ovvero quegli
importi che le società erogatrici dei servizi riportano in bolletta per
recuperare degli importi di cui sono creditrici. Un’operazione che per essere
legittima deve rispettare determinati termini di legge, altrimenti cade
in prescrizione.
Ma quando cadono in prescrizione le
bollette? La risposta è diversa a seconda del tipo di utenza. La legge infatti,
riformata peraltro proprio di recente, prevede un diverso regime a seconda che
si tratti di fornitura elettrica (luce), gas (riscaldamento), idrica (acqua) o
telefono.
Cos’è la prescrizione
La prescrizione è un
termine, previsto dalla legge, oltre il quale il credito non può più
essere preteso. Il che significa che se anche il debito non è stato pagato,
il creditore non può fare nulla per riscuoterlo, neanche ricorrendo al giudice.
Con la prescrizione, dunque, si cancella definitivamente il debito.
Per poter essere prescritto, è necessario che, per tutto l’arco di tale tempo,
il debitore non riceva alcun sollecito di pagamento o messa in mora. Il
creditore deve restare completamente inerte. Conta ovviamente il fatto che il
creditore non abbia inviato alcuna raccomandata o Pec.
Se, difatti, questa viene regolarmente spedita ma il debitore non la ritira,
gli effetti giuridici si producono comunque. Non rilevano le lettere affrancate
con posta ordinaria o le email semplici che non forniscono la prova del
ricevimento.
Bollette pagate, per quanto
tempo conservarle
Dopo che la prescrizione si
è compiuta, non c’è più alcun obbligo di conservare le ricevute di pagamento
delle bollette. Questo perché, se anche tale documento dovesse andare smarrito,
la società fornitrice non potrebbe comunque richiedere il pagamento, atteso
appunto l’intervenuto decorso dei termini massimi per la riscossione.
Prescrizione bollette della
luce
La prescrizione è di 2 anni.
Si tratta, però, di una disciplina entrata
in vigore a partire dal 2 marzo 2018. In precedenza, la prescrizione
era di 5 anni. Pertanto:
- per tutte le bollette della luce emesse
fino al 2 marzo 2018, la prescrizione resta di 5 anni;
- per tutte le bollette della luce emesse
dal 3 marzo 2018 in poi, la prescrizione è di 2 anni.
Ciò vale anche per i
conguagli:
- i conguagli della luce emessi fino al 2
marzo 2018 si prescrivono in 5 anni;
- i conguagli della luce emessi dal 3
marzo 2018 in poi si prescrivono in 2 anni.
Prescrizione bollette del
gas
Anche la prescrizione delle
bollette del gas è di 2 anni. Anche in questo caso però, trattandosi di una
disciplina entrata in vigore di recente, bisogna fare una distinzione:
- tutte le bollette del gas emesse fino al
1° gennaio 2019 si prescrivono ancora oggi in 5 anni;
- tutte le bollette della luce emesse dal
2 gennaio 2019 in poi si prescrivono in 2 anni.
Ciò vale anche per i
conguagli.
Prescrizione bollette
dell’acqua
La prescrizione delle
bollette dell’acqua, infine, è passata da 5 a 2 anni a partire dal 2 gennaio
2020. Quindi:
- tutte le bollette dell’acqua emesse fino
al 1° gennaio 2020 si prescrivono ancora oggi in 5 anni;
- tutte le bollette della luce emesse dal
2 gennaio 2020 in poi si prescrivono in 2 anni.
Identico discorso, anche
qui, vale per i conguagli.
Prescrizione bollette del
telefono
Le bollette del telefono
invece, a differenza di luce, acqua e gas, non hanno ricevuto alcuna modifica.
Pertanto, la loro prescrizione è di 5 anni tutt’oggi. Dunque,
non vanno pagate le bollette di più di 5 anni indietro.
Bolletta prescritta: cosa
fare?
Si può contestare una
bolletta prescritta presentando reclamo alla società fornitrice. Il reclamo può
essere inviato preferibilmente con raccomandata a.r. o con pec; in alternativa,
si può telefonare al servizio clienti. È sempre preferibile la strada della diffida
scritta.
Se non si dovesse ottenere
lo sgravio della bolletta, prima di ricorrere al giudice, è necessario avviare
il tentativo di mediazione, che è obbligatorio. Per le bollette di
luce, acqua e gas, l’istanza va presentata all’Arera, il nuovo Garante
per tali utenze. Per le bollette del telefono, invece, bisogna presentarsi
presso un Co.re.Com., il Comitato Regionale per le Comunicazioni.
Se il tentativo di
conciliazione dovesse fallire, si potrà procedere in via giudiziale,
dinanzi al giudice di pace, a mezzo del proprio avvocato.
In collaborazione con Adnkronos
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