domenica 26 ottobre 2008

Visita medica della lavoratrice della P.A. con contratto a termine in maternità

Visita medica della lavoratrice della P.A. con contratto a termine in maternità

Con sentenza del 9 settembre 2008, n. 22887 la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha chiarito che nel pubblico impiego se alla visita medica la lavoratrice gestante assunta con contratto a termine risulta essere incinta, deve comunque esserle riconosciuta l’indennità di maternità.
A tale riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che se il datore di lavoro intende fare ulteriori visite di controllo queste potranno essere richieste solo tramite la DPL –Servizio Ispezione del lavoro e non tramite la ASL., come è stato fatto nel suo caso.

Fatto e diritto
Una postina era stata assunta a termine, per il periodo estivo per trenta giorni prorogabili fino ad una massimo di novanta, con la qualifica di agente straordinario.
Nel momento di prendere servizio era stato accertato il suo stato di gravidanza che indusse l’Amministrazione ad inviarla a visita medica di controllo.
Dopodiché accertato il suo stato di gravidanza con telegramma le si comunicava che era stata sollevata dall'incarico - fermo restando il pagamento del lavoro prestato.
La postina impugnato il licenziamento si era visto riconosciuto il diritto all’indennità di maternità dal giudice di primo grado. Avverso la sentenza di primo grado, infatti, la società era ricorsa in Corte di Appello ed aveva chiesto il rigetto della domanda e la condanna della controparte alla restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado.
Però la Corte di Appello rigettava il ricorso della postina che si costituiva per resisteva al gravame.

La decisione della Corte di Cassazione
La sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che qualora il datore di lavoro intende effettuare ulteriori visite di controllo potranno richiederle solo tramite la DPL –Servizio Ispezione del lavoro e non tramite la ASL..
La sezione lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito, inoltre, che l’indennità di maternità compete alla lavoratrice gestante sospesa, assente dal lavoro senza retribuzione o disoccupata da meno di sessanta giorni dall'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro», «indipendentemente dalla natura della attività prestata dall'assicurata anteriormente all’inizio del periodo di disoccupazione, dal soggetto tenuto alla prestazione (che, per i dipendenti, pubblici, è l'amministrazione o l’ente di appartenenza...) e dall'esistenza di una specifica contribuzione...».
Per tale ragione la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice essendo, peraltro, parimenti pacifico che, nella fattispecie, neppure è stato superato il termine di 60 gg. di cui all'art. 17 comma 2 della legge 1204/71. La impugnata sentenza è stata quindi, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, dichiarandosi comunque il diritto della lavoratrice alla indennità di maternità come riconosciutale dalla sentenza di primo grado.

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