lunedì 1 febbraio 2010

Apprendistato in Lombardia: IUniScuola, definite le nuove linee d'indirizzo per il 2010/11.








Forum by e-mail dello IUniScuola sulle nuove linee di indirizzo «programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti assunti in Lombardia », per l'anno formativo 2010-2011.
TU COSA NE PENSI? Dillo allo IUniScuola:
info 02 39810868 - 346 6872531 oppure scrivere a iuniscuola.fr@alice.it /

La Regione in data 25 gennaio 2010 ha definito le nuove linee di indirizzo «programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti assunti in Lombardia », per l'anno formativo 2010-2011.
L'allegato B del decreto riportato qui di seguito ( Decreto 485 del 25 gennaio 2010) sostituisce integralmente l'allegato B del decreto 11666 del 9 novembre 2009.
Il piano di riparto (allegato A dello stesso) rimane invece invariato.


Per saperne di più per il Decreto 485 del 25 gennaio 2010 clicca QUI e per l'allegato B - Decreto 485 del 25 gennaio 2010 clicca QUi

venerdì 22 gennaio 2010

IUniScuola,Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2009, n. 206 - G.U. n. 15 del 20/01/2010

«(GU n. 15 del 20/01/2010)»
«Testo in vigore dal 04/02/2010»



ECCO IL Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2009, n. 206
Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l'articolo 55-septies (Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies, il quale prevede che le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;
Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilita' dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l'esclusione dalla reperibilita' stessa;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;
A d o t t a
il seguente decreto:
Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici
dipendenti in caso di assenza per malattia.
Art. 1 Fasce orarie di reperibilita'
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Art. 2 Esclusioni dall'obbligo di reperibilita'
1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta.
2. Sono altresi' esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e' stata gia' effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 dicembre 2009
Il Ministro: Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 100

sabato 16 gennaio 2010

Scuola: aumenti di stipendio solo per i docenti di religione

««Arretrati dal decorrere dal 1 gennaio 2003»»

«MA CHE CONTRATTO è?»
Secondo Leonardo Donofrio -«ancora una volta»- i docenti e gli Ata precari hanno buone ragioni ad arrabbiarsi per l'esclusione dai benefici di aumento di stipendio in relazione all'anzianità di servizio.

IL Ministero dell’Economia e delle Finanze-
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE ha emanato l'informativa n° 166 del 28.12.09 sulla procedura da seguire per il calcolo degli aumenti biennali per gli insegnanti di religione.
IUniScuola:-Ecco l'informativa-
«Roma, 28 dicembre 2009 Messaggio 166/2009 Destinatari DTEF Tipo Informativa Area Stipendi Oggetto: Aumenti biennali docenti di Religione.
A seguito degli approfondimenti effettuati in merito all’oggetto, si comunica che questa Direzione ha programmato, sulla mensilità di maggio 2010, le necessarie implementazioni alle procedure SPTWEB per il calcolo degli aumenti biennali spettanti agli insegnanti di religione (cod. qual. KR05-KR07-KR08-KRR5-KRR7-KRR8) anche sulla voce IIS (codice assegno 750) a decorrere dal 1 gennaio 2003, data del conglobamento dell’IIS.
Tali implementazioni prevedono la variazione della gestione della voce IIS per i docenti di religione consentendo l’attribuzione all’assegno 750 del numero di scatti spettanti al dipendente in analogia a quanto avviene per la voce stipendio.
Per i docenti di religione interessati, su rata maggio 2010 verrà effettuata una lavorazione da Centro per l’attribuzione, a decorrere dal 1 maggio 2010, sulla voce IIS, assegno 750, dello stesso numero di scatti in godimento sulla voce stipendio. Si ritiene opportuno non provvedere a tale regolarizzazione da Centro a decorrere dal 1 gennaio 2003, data del conglobamento dell’IIS, per evitare eventuali pagamenti di arretrati non dovuti, considerato che in molti casi codeste Direzioni hanno provveduto al pagamento dell’importo degli scatti calcolati sulla voce IIS tramite l’attribuzione di un assegno ad personam.
Sarà pertanto cura di codeste Direzioni provvedere a regolarizzare il personale interessato revocando, sempre a decorrere dal 1 maggio 2010, tali assegni ad personam.
A tal fine con successivo messaggio di posta elettronica dalla casella
UffDCSII.DAG@tesoro.it verrà inviato l’elenco del personale docente di religione con scatti biennali in godimento dal 1 gennaio 2003.
Si assicura che della lavorazione in oggetto è stata data preventiva comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale ed al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per il Personale. Il DIRIGENTE Roberta LOTTI »

venerdì 8 gennaio 2010

IL GIORNALE IUniScuola n.01 /2010


di Dino Dono



Discussioni su IL GIORNALE IUniScuola n.01 /2010
Rassegna stampa dai Blogs:

#Stipendi PA: Eliminazione del cedolino cartaceo da Gennaio 2010
Si comunica che il Ministero dell’Economia e delle finanze ha aperto il portale StpendiPA (http://stipendipa.tesoro.it) strumento attraverso il quale i dipendenti della Pubblica Amministrazione accedono...
#Scuola:Permessi per il diritto allo studio anche ai precari a tempo
*Diritto allo studio comparto scuola - Leonardo Donofrio(foto):«Una Novità Lombarda» «Percorsi per il diritto allo studio per il personale docente e ATA supplente temporaneo» «Presentazione delle istanze...
#Il numero di gennaio 2010 del giornale Inpdap
*SOMMARIO:* Questo numero inaugura il secondo anno di vita del giornale si parla di: ispezioni nei confronti dei datori di lavoro non in regola (Crescimbeni), banca dati (Borio), futuro dei giovani (Gelmi...
#Fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia
«Una differenziazione per decreto nelle fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici, rispetto a quelli privati» *«Da gennaio cambiano le fasce di reperibilità»* In caso di assenza per mala...
#Anche l’Inpdap liquida qualche euro in più ai pensionati dal 2010
«Da gennaio, per effetto della perequazione automatica, le pensioni saliranno dello 0,7%» «Un mini incremento delle pensioni* per comprare «una brioche fresca e un bel cappuccino bollente e schiumoso con ...
#Pensioni: A gennaio puo' ritirarsi chi ha almeno 35 anni di contributi
*«Pensioni: a gennaio escono ultimi 58enni»-**«Con il nuovo anno si apre la finestra per la pensione di anzianità»* «(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Nuova possibilita' di andare in pensione a gennaio: l'ultima...
#il Trattato di Lisbona rafforza l'impegno dell'Unione Europea per i diritti delle persone con disabilità
«Infatti, con l'entrata in vigore il 1° dicembre scorso del Trattato che ha sostituito la precedente Costituzione Europea, diventa ad esempio parte integrante del diritto comunitario la Carta dei Diritti ...
#«Diversamente Abili»: esclusi dal blocco delle assunzioni previste dal decreto anti-crisi
«Il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, permane nel caso in cui l’amministrazione non provveda agli adempimenti connessi all’organizzazione e discipli...
#Inpdap:Liquidazione e pagamento delle prestazioni «TFS subito» *«Semplificazione procedure amministrative ai fini della liquidazione dei trattamenti di fineservizio (buonuscita ed indennità premio di servizio)»* *«Unificazione modulistica»* Il piano industriale dell’...
#La Legge Finanziaria 2010 è Legge - «Palazzo Madama ha licenziato la manovra »
Il Senato approva in via definitiva la legge Finanziaria e quella di Bilancio e lo fa senza il voto di fiducia dopo una maratona parlamentare di oltre sei ore. La manovra viene approvata con i voti del Pdl...

martedì 22 dicembre 2009

Scuola: il blocco delle assunzioni non riguarda i disabili


«Diversamente Abili: il prospetto informativo per il collocamento obbligatorio lo fanno le Scuole?»*
«Multe salate ai Dirigenti Scolastici che ignorano la situazione occupazionale dei disabili»*


Lo precisa una recente Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, che arriva persino a ricordare le sanzioni previste dalla Legge 68/99, in caso di mancata copertura della quota d'obbligo
Ecco la Circolare Dipartimento della funzione pubblica – UPPA (Ufficio Personale Pubblica Amministrazione) - Servizio programmazione assunzioni e reclutamento, 14 dicembre 2009 n. 6
“Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. Articolo 17, comma 7. Divieto di nuove assunzioni.”

1. Premessa
Il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, reca misure importanti volte a favorire la stabilità dei conti pubblici ed a realizzare gli obiettivi di riduzione di spesa perseguiti dalla recente legislazione in materia di finanza pubblica.
Un importante intervento è contenuto nell’art. 17, comma, 3 del d.l. 78/2009 ed è volto a conseguire, a decorrere dall’anno 2009, gli obiettivi di risparmio di spesa previsti dall’art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, pari a 415 milioni di euro.
Si tratta di risparmi che devono essere realizzati in applicazione della disciplina contenuta nell’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 rivolta a enti ed organismi pubblici statali, nonché a strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa ed avente l’obiettivo di riordinare, trasformare o sopprimere e mettere in liquidazione i suddetti enti, entro il termine del 31 ottobre 2009, come differito dal comma 2 del citato articolo 17.
L’obbligo di conseguire i predetti risparmi investe, oltre che gli enti sopra richiamati, anche i corrispondenti Ministeri vigilanti, tenuto conto dei rispettivi settori ed aree di intervento. La procedura prevista per dare applicazione alla noma di legge è complessa ed articolata. E’ stata già avviata dal Ministero dell’Economia e delle finanze con nota del 20 luglio scorso, n. 79824.
Nelle more di definizione dell’intera procedura, che si conclude con il conseguimento degli obiettivi di risparmio prescritti, l’art. 17, comma 7, del d.l. 78/2009 pone alle amministrazioni e agli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del citato articolo 17, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Trattasi di un divieto volto a rafforzare la norma che fissa gli obiettivi di risparmio e ad indurre le amministrazioni interessate a realizzarli celermente per evitare il protrarsi della misura restrittiva.
Il divieto vale tanto per le assunzioni ancora da autorizzare, quanto per quelle autorizzate con apposito provvedimento secondo la normativa vigente (DPCM o DPR) oppure autorizzate con legge speciale. Ne deriva che le amministrazioni destinatarie non possono, a decorrere dal 1° luglio 2009, effettuare alcun tipo di assunzione, fatto salvo quanto previsto dalla presente circolare.
Si aggiunge, altresì, che il divieto di assunzione, previsto dall’art. 17, comma 7, del d.l. 78/2009, comprende nella limitazione tanto le assunzioni a tempo indeterminato quanto quelle a tempo determinato.

2. Amministrazioni destinatarie del blocco e deroghe
Come si evince dal dettato normativo (art. 17, comma 7, del d.l. 78/2009) sono destinatari del blocco i seguenti soggetti:
- Ministeri, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Enti ed organismi pubblici statali;
- Strutture pubbliche statali.
Nell’ambito dei soggetti destinatari, come sopra elencati, sono poi indicate dalla legge alcune deroghe specifiche che a volte interessano Amministrazioni nominativamente individuate, altre volte categorie professionali riconducibili, comunque, alle amministrazioni cui appartengono.

Ciò premesso, il divieto previsto dalla norma non si applica alle assunzione che interessano:
- il personale diplomatico;
- i corpi di polizia;
- le amministrazioni preposte al controllo delle frontiere;
- le forze armate;
- il corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- le università;
- gli enti di ricerca;
- il personale di magistratura;
- il comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- l’Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Rimane, comunque, ferma, per i settori esclusi dal divieto, la disciplina limitativa delle assunzioni come prevista dalla normativa vigente

3. Durata del blocco
Il blocco decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero dal 1° luglio 2009, e termina con il concreto conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui
all’art.17,comma 3, del d.l. 78/2009. Il termine finale di detto blocco potrebbe essere diverso per le Amministrazioni destinatarie, in quanto si definisce per ciascuna con il corretto adempimento prescritto dalla normativa. In ogni caso il comma 8 dell’art. 17 prevede che le comunicazioni sulle economie conseguite debbano avvenire entro il 30 novembre 2009. La conclusione del blocco sarà sancita per ciascuna amministrazione solo dopo che il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con lo scrivente Dipartimento, avranno verificato il reale conseguimento degli obiettivi di risparmio ed i conseguenti adempimenti sul piano organizzativo.
Si ricorda ancora una volta che il termine di adozione dei provvedimenti di riordino è fissato al 31
ottobre 2009 (art. 2, comma 634, legge 244/2008 e successive modificazioni). La complessità dell’intervento rende difficile prevedere i tempi di conclusione della procedura e quindi la vigenza del divieto di assunzione prescritto.
Rimangono, ovviamente, vigenti le disposizioni di cui all’art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 e le sanzioni di cui al comma 6 dello stesso articolo. Ne deriva che le amministrazioni che non hanno adempiuto alla riduzione degli assetti organizzativi prevista dall’art. 74 non potranno comunque assumere neppure dopo il riordino ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa di cui all’art. 2, comma 634, della legge 244/2007. Le misure di razionalizzazione dell’organizzazione previste dalla disposizione da ultimo richiamata non sono, infatti, da considerare alternative a quelle di cui al citato articolo 74, bensì aggiuntive.

4. Ambito e contenuto del divieto di assumere
In merito all’ambito di intervento del divieto di assumere, si ritiene siano esclusi dal divieto le categorie protette, nel limite del completamento della quota d’obbligo. Trattasi di una categoria meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l’esigenza di assicurare in maniera permanente l’inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di riferimento. Si ricorda che la mancata copertura della quota d’obbligo riservata alle categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
F.to Renato BRUNETTA
Per saperne di più clicca qui

venerdì 18 dicembre 2009

Via libera definitivo dal Consiglio dei Ministri al decreto legislativo sulla class action

La class action diventa realtà. Il 17/12/2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della Riforma Brunetta in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, che traduce in norme giuridiche vincolanti i principi contenuti nell’articolo 4, comma 2, lettera l) della Legge delega 4 marzo 2009 n. 15 e ne detta la disciplina processuale. Il testo aveva ricevuto il parere favorevole della Conferenza unificata e, nella giornata di ieri, quello delle competenti Commissioni di Camera e Senato. Si completa così un’altra fase del processo normativo di realizzazione del Piano industriale della Pubblica Amministrazione presentato dal Ministro Renato Brunetta il 28 maggio 2008.

Con questa nuova azione l’ordinamento si volge con decisione a una moderna visione della Pubblica Amministrazione come amministrazione di risultato, nel quadro di una concezione sostanziale del principio del buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione. L’idea portante e innovativa è quella di legare la soddisfazione della pretesa avanzata da uno o più cittadini al promovimento - per garantire una elevata performance delle strutture pubbliche nei confronti di tutta la collettività - di un controllo esterno di tipo giudiziale sul rispetto, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli standard (di qualità, di economicità, di tempestività) loro imposti. Il tutto assicurando la massima pubblicità al giudizio e la costante responsabilizzazione degli operatori pubblici. Si tratta di un istituto che si affianca ma che differisce profondamente dall’azione collettiva introdotta nel Codice del consumo dalla Legge finanziaria 2008. Quest’ultima infatti riguarda le lesioni dei diritti di consumatori e utenti in ambito contrattuale e, per certi ambiti, extracontrattuale ma non il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni. Inoltre, mentre l’azione del codice del consumo mira a proteggere la parte debole dallo squilibrio di posizioni sul mercato, questa nuova azione si propone - più incisivamente - di intervenire nello stesso processo di produzione del servizio, correggendone le eventuali storture. In entrambe le ipotesi si persegue l’obiettivo di indurre il soggetto erogatore dell’utilità a comportamenti virtuosi nel suo ciclo di produzione, ma la presente azione lo fa in modo più diretto perché tutela la strumentalità dell’organizzazione amministrativa alla realizzazione del bene pubblico. Infatti, la sentenza finale di accoglimento ordina di porre rimedio al disservizio ma non provvede sul risarcimento del danno cagionato dall’inefficienza. Le disposizioni contenute hanno lo scopo di garantire il cittadino-cliente da qualsiasi violazione degli standard di qualità del servizio pubblico, a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto che lo eroga. In via indiretta, poi, si intende fornire alla collettività uno strumento di tutela nonché di accrescimento del tasso di democraticità e trasparenza nella gestione della cosa pubblica.

Gli elementi caratterizzanti la disciplina contenuta nel decreto sono:

- il ricorso consegue alla lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti provocata dalla violazione di standard qualitativi ed economici così come degli obblighi contenuti nelle Carte di servizi oppure dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali: l’oggetto del giudizio (lo scostamento da uno standard) si lega quindi strettamente alla previa definizione di standard di qualità organizzativa, che si persegue con il decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta);

- la sua proponibilità sia da parte dei singoli aventi un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata sia da parte di associazioni e comitati a tutela degli interessi dei propri associati;

- la previsione di una diffida preventiva all’amministrazione, che viene così resa edotta tempestivamente della pretesa collettiva e può porre rimedio ai vizi lamentati scongiurando la proposizione dell’azione;

- il collegamento della sentenza con l’eventuale avvio di procedure innanzi agli organi preposti all’individuazione dei soggetti che abbiano cagionato l’inefficienza, alla loro valutazione e all’avvio del giudizio disciplinare, oltre che la sua comunicazione alla Corte dei conti e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (recentemente istituita dalla Riforma Brunetta);

- la previsione di idonee forme di pubblicità del procedimento giurisdizionale, della sentenza e delle misure adottate per ottemperarvi allo scopo di potenziare la funzione di deterrenza;

- la possibilità di ricorrere al giudice dell’ottemperanza, in base ai principi generali del processo amministrativo, qualora l’amministrazione non adempie alla pronuncia.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, al monitoraggio dell’attuazione di queste disposizioni, anche ai fini degli eventuali interventi correttivi.
Per saperne di più clicca qui,qui,qui e qui
fonte www.innovazione.gov.it/

giovedì 3 dicembre 2009

Decreto Legislativo n.150 del 2009 art. 69: « Procedimento disciplinare»


«Prime indicazioni circa l’applicazione delle nuove norme »

Ecco la Circolare n. 9/09 - Relativa al Decreto Legislativo n. 150 del 2009( Pag.24 - art.69: «Disposizioni relative al procedimento disciplinare »). Indicazioni relative alla nuova disciplina del procedimento disciplinare introdotta dal d.lgs. n. 150/09, con particolare riferimento al periodo transitorio.
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